Con Ordinanza n. 21713 dell’08 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sull’inammissibilità dell’attività processuale promossa da società cancellata dal Registro Imprese perché estinta.
La cancellazione dal Registro Imprese produce la definitiva estinzione della società, sicché risulta inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante dell’ente, per mancanza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione in capo ad esso e per l’inesistenza giuridica della procura alle liti da questi rilasciata.
La Suprema Corte, nel caso di specie, viene chiamata a decidere del ricorso proposto dall’ex liquidatore di una società consortile a responsabilità limitata cancellata dal Registro Imprese, contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva confermato l’inammissibilità, già affermata in primo grado, del ricorso avverso un accertamento dell’Agenzia delle Entrate proposto dalla società, motivato dall’assenza di interesse ad agire dell’ente, in quanto estinto.
Diversamente, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., motivando sulla sussistenza di un interesse dell’ex liquidatore, per conto della società, a vedere dichiarata la nullità/inesistenza dell’avviso di accertamento, a causa degli effetti negativi che il provvedimento sarebbe in grado di produrre nella sfera giuridica dei soci.
Sul punto la Cassazione non si distacca da quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, sottolineando come il ricorso in questione non sia ammissibile, prima di tutto, per via della mancanza giuridica della procura alle liti, conferita da un soggetto non più esistente e, poi, a causa dell’assenza di interesse della società all’impugnativa di un avviso di accertamento inidoneo a produrre effetti nei suoi confronti, la cui notifica deve ritenersi anch’essa inesistente, perché effettuata dopo l’estinzione dell’ente.