Con risposta all’interpello n. 95 del 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione antielusiva prevista dall’art. 10 comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 marzo 2012 (decreto ACE).
In particolare, nel caso in esame, al 31 dicembre 2017, Beta presentava un incremento di crediti da finanziamento verso le proprie controllate. Tale circostanza sarebbe idonea ad attivare le sterilizzazioni previste dall’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE.
Tuttavia, nessuna delle società beneficiarie dei suddetti finanziamenti ha a sua volta effettuato conferimenti, finanziamenti, pagamenti di corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo. Infatti, nessuna delle finanziate, nel periodo 2011 – 2017 ha detenuto partecipazioni in ulteriori soggetti residenti del gruppo né ha incrementato i propri crediti finanziari in favore di tali soggetti, il che esclude che i finanziamenti oggetto dell’istanza di disapplicazione abbiano potuto dare luogo ad effetti duplicativi del beneficio che la disciplina antielusiva speciale dell’articolo 10, comma 3, del decreto ACE intende contrastare.
In ragione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la disapplicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE ritenendo, quindi, che la base di calcolo dell’ACE ereditata da Alfa per il periodo di imposta 2017, a seguito dell’incorporazione di Beta, non debba essere sterilizzata dell’importo dei finanziamenti erogati a favore delle società controllate.