Con Ordinanza n. 23602 del 28 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di perdita dei requisiti di mutualità prevalente di una società cooperativa, in ragione della soppressione delle clausole antilucrative.
In particolare, evidenzia la Cassazione, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte di una società cooperativa, derivante dalla modifica ovvero dalla cancellazione delle clausole antilucrative, non implica l’obbligo per la società di corrispondere il valore effettivo del patrimonio, sottratto il capitale versato e rivalutato e i dividendi che non siano ancora stati oggetto di distribuzione a favore del fondo mutualistico di appartenenza, poiché, tale effetto, dopo la riforma del diritto societario del 2003, si produce ai sensi dell’articolo 2545-undecies c.c., se la società disponga la propria trasformazione.
Nel caso, invece, di perdita dei requisiti di mutualità prevalente l’articolo 2545-octies c.c. stabilisce che gli amministratori, a seguito del parere reso dal revisore esterno, siano tenuti a predisporre un bilancio apposito per poter determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da ascrivere alle riserve indivisibili.