L’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali per le società cooperative.
La principale modifica riguarda il trattamento contabile dei ristorni, ovvero l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico frutto dello scambio di questi con la società cooperativa.
In mancanza di specifiche previsioni, i ristorni sono stati diversamente contabilizzati dalle società cooperative:
- nell’esercizio in cui si è realizzato lo scambio mutualistico, considerandoli come costi (o rettifiche di ricavi),
- nell’esercizio in cui viene deliberata la ripartizione del ristorno, come una distribuzione di utili.
Le presenti modifiche valorizzano quanto previsto dalla cooperativa nel proprio atto costitutivo, statuto o regolamento.
Nel caso in cui non sia previsto l’obbligo di erogazione dei ristorni, si procederà alla contabilizzazione come nel caso di distribuzione di utile.
Nel caso in cui invece un obbligo sussista, il ristorno sarà considerato come componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore (OIC 28).
Le altre novità riguardano:
- la classificazione nel capitale sociale delle azioni dei soci sovventori e di partecipazione cooperativa (OIC 28);
- l’impairment test per le cooperative con le limitazioni alla distribuzione di dividendi e riserve (OIC 9);
le indicazioni da inserire in nota integrativa ai sensi degli artt. 2513 e 2545-sexies cc (OIC 12).