Con la sentenza n. 3816 del 26 febbraio 2016, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di società per azioni, l’assemblea può disporre limitazioni in merito ai poteri dei liquidatori anche con riferimento alla rappresentanza, sia sostanziale sia processuale, della società stessa.
Pertanto, laddove i poteri rappresentativi, senza distinzione fra attività negoziali ed attività processuali, risultino conferiti dall’assemblea congiuntamente a tutti i liquidatori, è inammissibile l’impugnazione proposta in nome e per conto della società sulla base di un mandato difensivo conferito da uno solo di essi.