Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria posizione sulla proposta di Direttiva che stabilisce norme per prevenire l’uso improprio di società di comodo a fini fiscali e modifica la direttiva 2011/16/UE.
In particolare, evidenzia il Parlamento Ue, nonostante lo sviluppo dei provvedimenti necessari alla lotta contro l’evasione fiscale, sono necessarie ulteriori misure per affrontare pratiche di evasione ed elusione fiscale specificamente individuate, anche attraverso l’uso improprio di società di comodo, che non sono pienamente contemplate dall’attuale quadro giuridico dell’Unione.
A questo proposito, le rivelazioni dei Pandora Papers hanno riportato l’attenzione su come la creazione di società di comodo vengano utilizzate con lo scopo di spostare denaro tra i conti bancari, evitare le tasse e commettere reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, ed eludere le sanzioni dell’Unione a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.
In particolare, i gruppi multinazionali spesso creano imprese prive di una minima sostanza economica per ridurre la loro responsabilità fiscale complessiva, anche spostando i profitti da alcuni Stati membri ad alta tassazione in cui svolgono l’attività economica e creano valore per la loro attività.
La presente proposta integra i progressi compiuti in materia di trasparenza societaria attraverso i requisiti relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva introdotti dal quadro normativo antiriciclaggio, che affrontano le situazioni in cui le imprese vengono create per nascondere la reale titolarità, sia delle imprese stesse che dei beni che gestiscono e possiedono, come immobili o proprietà di elevato valore.
Possono esserci valide ragioni per utilizzare società con una minima sostanza economica.
Pertanto, continua il Parlamento, è importante garantire un quadro giuridico proporzionato che salvaguardi la posizione delle piccole e medie imprese (PMI) che utilizzano strutture giuridiche per promuovere gli investimenti, rispettare le leggi nazionali o operare in diversi mercati nazionali e, allo stesso tempo, legiferare concretamente sull’uso improprio di entità di comodo per evitare la tassazione.
La qualità e la completezza dei dati sono quindi essenziali per trarre i maggiori benefici da questa direttiva.
La mancanza di uno strumento internazionale sull’uso improprio delle entità di comodo a fini fiscali crea una significativa lacuna negli sforzi globali per combattere la frode e l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, crea una disparità di condizioni tra le imprese. L’assenza di uno strumento di questo tipo conferma l’importanza delle norme giuridiche stabilite nella presente direttiva. È essenziale garantire che gli obblighi previsti dalla presente direttiva siano proporzionati ed efficaci dal punto di vista fiscale, preservando la competitività delle imprese dell’Unione.
Sul punto, sottolinea il Parlamento, è necessario definire un quadro comune, al fine di rafforzare la resistenza degli Stati membri contro le pratiche di elusione ed evasione fiscale legate all’utilizzo di società di comodo che non svolgono un’attività economica, anche se presumibilmente sono impegnate in un’attività economica e quindi non hanno alcuna sostanza o hanno solo una sostanza minima ai fini fiscali.
Ciò al fine di garantire che le imprese prive di sostanza minima non vengano utilizzate come strumenti di evasione o elusione fiscale. Poiché tali imprese possono essere stabilite in uno Stato membro ma essere utilizzate con l’effetto di erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è fondamentale concordare un insieme comune di norme per determinare ciò che dovrebbe essere considerato come sostanza insufficiente ai fini fiscali nel mercato interno, nonché per delineare le conseguenze fiscali specifiche legate a tale sostanza insufficiente.
Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, è estremamente importante aumentare la capacità delle amministrazioni fiscali e migliorare lo scambio di informazioni in tutta l’Unione. È necessario che gli Stati membri condividano le informazioni pertinenti a cui hanno accesso, implementino sistemi che supportino lo scambio di tali informazioni e, come ultimo passo, applichino le sanzioni proposte contro soggetti non conformi.
Per garantire un approccio globale e proporzionato, le norme dovrebbero applicarsi alle imprese dell’Unione che hanno una base imponibili in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal loro status, purché abbiano la residenza fiscale in uno Stato membro e possano ottenere un certificato di residenza fiscale in tale Stato membro.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva è quello di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale attraverso azioni da parte di imprese prive di un minimo di sostanza, e al fine di garantire la certezza fiscale e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale prevedere la possibilità di esenzione per le imprese che soddisfano il criterio della soglia di ingresso, ma la cui interposizione non ha un effettivo impatto vantaggioso sulla posizione fiscale complessiva del gruppo dell’impresa o del beneficiario effettivo.