La valutazione sull’operatività imprenditoriale della società oggetto di accertamento nonché quella su obiettive condizioni di impossibilità al raggiungimento di un reddito minino, rappresentano le premesse imprescindibili per l’applicazione della disciplina sulle società di comodo prevista all’art. 30, comma 1, L. n. 724/1994.
Nel caso di specie, il contribuente ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana con cui veniva confermata la natura di società non operativa come da avviso di accertamento impugnato, e deduceva, tra i motivi d’impugnazione, l’illegittima predeterminazione presuntiva da parte dell’Agenzia delle Entrate del proprio reddito, l’omessa valutazione di circostanze fattuali atte a documentare in concreto la propria operatività nonché di congiunture che avevano reso oggettivamente impossibile il raggiungimento di ricavi in linea con i parametri del test di operatività, determinanti fattispecie di esclusione dalla disciplina (nella specie, l’ammissione della compagine alla procedura di concordato preventivo).
La Corte di merito era infatti addivenuta alla conferma dell’atto impositivo in ragione principalmente delle condotte illecite perpetrate dai soci amministratori che, distraendo le risorse finanziarie della Società, avrebbero artatamente determinato l’attivazione del concordato preventivo, precostituendosi una clausola di esclusione dalla disciplina sulle Società di comodo. Conseguentemente, in ragione del generale principio antielusivo immanente nell’ordinamento, l’ammissione al concordato doveva ritenersi non opponibile all’Amministrazione Finanziaria.
La Corte di Legittimità, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, con la pronuncia in commento cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione.
In materia di società di comodo, la normativa stabilisce una presunzione, superabile da parte del contribuente attraverso la dimostrazione di situazioni oggettive e specifiche che abbiano reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. Pertanto, laddove il contribuente fornisca elementi a riprova dell’esistenza, nell’anno di riferimento, dell’effettivo svolgimento dell’attività imprenditoriale, nonché di situazioni di obiettivo impedimento di ricavi in linea con quelli del test di operatività, il giudice di merito è tenuto ad una attenta ed adeguata valutazione delle stesse, non limitandosi a recepire acriticamente le circostanze contenute nell’avviso di accertamento, circostanze riguardanti l’attività distrattiva perpetrata dai soci.