Le Sezioni Unite della Suprema Corte dei Cassazione (ordinanza n. 8076 del 22 maggio 2012) hanno affrontato il tema della corretta individuazione del giudice competente a decidere della controversia in ordine alla responsabilità di una società di rating per l’attribuzione ai titoli oggetto della vertenza di un rating superiore rispetto a quello reale (sì da indurre gli investitori danneggiati ad acquistare tali titoli), nonché per il tardivo declassamento del rating degli stessi titoli (sì da impedire una rapida operazione di disinvestimento che avrebbe permesso agli investitori di limitare le perdite patite).
Le Sezioni Unite, richiamando gli orientamenti già espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno evidenziato come l’art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 – il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” – debba essere interpretato nel senso che per tale luogo si intenda quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo ai luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione.
Nel caso di specie, secondo le Sezioni Unite, il luogo in cui è avvenuta la pretesa lesione del diritto degli investitori (ossia il depauperamento dei loro patrimonio) è quello in cui i titoli sono stati acquistati (Londra) ad un valore superiore all’effettivo (valore desumibile, appunto, dal rating fissato dalle società), senza che al riguardo assuma alcun rilievo né il luogo in cui ha sede la banca depositaria dei titoli stessi (Bologna), né quello in cui il rating è stato emesso.
Sulla base di tali criteri, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’azione proposta contro una società di “rating”, che non abbia sede e non operi in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all’ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori dal territorio nazionale, debba ritenersi sottratta alla giurisdizione del giudice italiano.