Con Comunicazione del 7 luglio 2014 n. DCG/0057066 la Consob ha fornito dei chiarimenti sulla propria Comunicazione del 27 marzo 2014 n. 0023665, con la quale è stato fornito un orientamento interpretativo all’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, laddove al comma 1 prescrive che “L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico”.
La Comunicazione del marzo scorso si era in particolare soffermata sulla valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione – anche nel vigore della pregressa disciplina codicistica in materia di revisione contabile oltre che, più recentemente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 – ai fini della valutazione della possibilità che a quest’ultima sia conferito dal medesimo soggetto, che abbia assunto lo status di EIP, un incarico novennale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.