La responsabilità per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute da società tassabile in base all’art. 265 del d.P.R. n. 645 del 1958 grava non soltanto su chi venga nominato liquidatore, ma anche su chi sia amministratore in carica all’atto dello scioglimento o sull’amministratore che abbia in effetti compiuto attività di liquidazione, prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima.
In dettaglio, tale responsabilità è integrata per tutti gli amministratori, anche non in carica all’epoca di scioglimento della società, che abbiano posto in essere operazioni liquidatorie o di occultamento di attività sociali negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione.