Con messaggio del 26 ottobre 2020, n. 3920 l’INPS ha fornito istruzioni operative per accedere agli sgravi previsti dagli artt. 44 e 43-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
In particolare, evidenzia l’INPS, le società in fallimento o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.
Gli esoneri sono riconosciuti per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.