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Società in fallimento ed esonero TFR e Ticket di licenziamento: le istruzioni dell’INPS

27 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con messaggio del 26 ottobre 2020, n. 3920 l’INPS ha fornito istruzioni operative per accedere agli sgravi previsti dagli artt. 44 e 43-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

In particolare, evidenzia l’INPS, le società in fallimento o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

Gli esoneri sono riconosciuti per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.

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