Con Risoluzione n. 107/E dell’11 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello formale, alcuni chiarimenti circa le cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica.
Nel caso specifico, la società istante riteneva che, ai fini dell’individuazione delle situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina sulle società in perdita sistematica, il mol indicato nel lettera f) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 dovesse essere determinato senza considerare i costi afferenti ai contratti di leasing.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, al fine di assicurare un paritario trattamento tra le due modalità di “acquisizione” dei beni immobili strumentali all’esercizio d’impresa ed a prescindere dalle scelte contabili effettuate dal soggetto interessato nonché dalla data di sottoscrizione e/o dalla durata del contratto di leasing, il mol rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.