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Società in perdita sistematica: ultimi chiarimenti Agenzia delle Entrate

16 Ottobre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Nel caso di specie la società istante ritiene che le disposizioni antielusive contenute nell’art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 138 del 2011, possano essere disapplicate trovandosi in presenza di “oggettive situazioni” che hanno comportato la presentazione di dichiarazioni in perdita fiscale nel triennio  di osservazione.

In particolare, la questione posta dall’istante verte sulla possibilità di includere nell’alveo delle “disposizioni agevolative” la modalità, prevista all’articolo 86, comma 4, del TUIR, di rateizzazione nel termine massimo di cinque anni, in quote costanti, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni  strumentali detenuti da almeno tre anni.

Nel rispondere all’istanza formulata, l’Agenzia delle Entrate ha concluso ritenendo che la società istante possa determinare il risultato di periodo di riferimento per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 138 del 2011: per il periodo d’imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR; per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio  della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.

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