Con delibera n. 21990 dell’8 settembre 2021, Consob ha determinato i parametri previsti dall’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, rappresentativi del rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato, ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti sono sottoposti a controllo.
La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare gli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza. In particolare, il comma 3 dell’articolo 89-quater del Regolamento Emittenti prevede che la Consob stabilisca ogni anno i parametri rappresentativi dei rischi, tenendo fra l’altro conto:
- dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- delle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente;
- dell’attività sui titoli;
- di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
La norma prevede, inoltre, modelli di selezione casuale per l’individuazione, fino a un quinto degli emittenti selezionati, di società quotate da includere nel controllo, anche in assenza di rischi significativi (comma 4, articolo 89-quater).
Per il 2021 Consob, tenuto conto dell’impatto degli effetti connessi alla pandemia da Covid-19 sull’informativa finanziaria degli emittenti quotati.
La selezione casuale degli emittenti avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell’emittente e/o del controvalore collocato, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni.