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Società quotate e di contratto di credito ai consumatori: ultimi provvedimenti approvati dal Governo

15 Giugno 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri che si è riunito stamattina a Palazzo Chigi ha approvato, fra l’altro, due decreti legislativi che recepiscono le norme comunitarie in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e di contratto di credito ai consumatori e modifiche al Testo Unico bancario.

Di seguito si riporta il testo del comunicato stampa del Governo descrittivo dei due provvedimenti sopraindicati.

Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Il primo decreto legislativo, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2012 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, riguarda l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

1. preinformativa assembleare, estesa anche alle società cooperative;

2. estensione alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse al sistema di gestione accentrata delle previsioni in materia di diritto d’intervento ed esercizio del voto;

3. individuazione della record date nei casi in cui le date delle adunanze delle assemblee successive alla prima convocazione non siano indicate nell’unico avviso di convocazione, ma con avvisi separati;

4. diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto;

5. pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di società quotate anche mediante estratto sui giornali quotidiani; possibilità di presentare direttamente in assemblea proposte di deliberazione su materie già iscritte all’ordine del giorno;

6. disciplina della relazione finanziaria annuale;

7. disciplina della maggiorazione del dividendo.

Contratti di credito ai consumatori

Il secondo decreto legislativo (che verrà sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri) introduce alcune novità in materia di contratti di credito ai consumatori e modifica il Testo Unico Bancario (TUB) nella parte relativa alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

1. le forme giuridiche consentite per l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e nell’elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

2. le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono espressamente ricomprese – alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative – tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito;

3. soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell’elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;

4. apertura delle iscrizioni agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi entro il prossimo 30 giugno;

5. istituzione di un registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l’attività di cambiavalute. Il registro sarà istituito presso l’Organismo che gestisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

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