L’art. 149 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) sui doveri dell’organo di controllo delle società quotate prevede lo svolgimento di adeguati controlli sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, includendo, con ciò, una generale attività di sorveglianza sull’amministrazione della società, anche sotto il profilo contabile, il cui controllo non può diversamente essere ricondotto a responsabilità esclusiva dei revisori dei conti.
In tal senso depone anche l’ultimo orientamento della stessa Cassazione (Cass. 5357/2018) secondo cui “in tema di sanzioni amministrative […] la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con “parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori”, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale […] indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall’art. 149 del d. Igs. n. 58 del 1998”.