Una società veniva sanzionata dalla Consob per violazione dell’art. 114 comma 1 TUF, il quale prevede l’obbligo per gli emittenti quotati di comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate in proprio possesso.
In particolare, veniva contestato alla società il ritardo nella suddetta comunicazione in ragione del decorso di un periodo di 10 giorni solari e otto lavoratovi tra il momento di disponibilità dei dati previsionali integrati gli estremi dell’informazione privilegiata (14 gennaio) e quello di inoltro della convocazione del c.d.a. (24 gennaio), con effettiva comunicazione al pubblico (29 gennaio) solamente a seguito del suo effettivo svolgimento.
Nel contestare la sanzione, la società eccepiva che la locuzione “senza indugio” di cui all’art. 114 comma 1 TUF, non possa dirsi equivalente al concetto di “immediatamente”, e che otto giorni lavorativi erano da considerarsi fisiologici per una società di dimensioni quali quelle di una quotata.
Nel respingere tale assunto, la Corte ha evidenziato come l’art. 114 comma 1 TUF debba essere interpretato nel senso di ritenere, nel caso di specie, che la convocazione dell’organo collegiale di amministrazione sarebbe dovuta avvenire immediatamente, ovvero con uno stacco temporale davvero minimo, significativamente inferiore agli otto giorni lavorativi, e questo a prescindere dalle dimensioni della società.