La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.
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