Con la Circolare N. 18-C-2013 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito alcuni “Chiarimenti in materia di società tra avvocati”, ribadendo che la delega contenuta nella legge forense (247/2012) in tema di società tra avvocati non è contraria alla normativa della Unione europea e, anche se il termine di esercizio è scaduto, mantiene la sua efficacia normativa impendendo l’applicazione di disposizioni previgenti incompatibili.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, le società tra avvocati non possono quindi essere disciplinate dalla legge di stabilità 183/2011 e dal decreto ministeriale n. 34/2013 che, tra le altre cose, ha ammesso la partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti.