Con il Pronto Ordini 287/2014 il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha fornito chiarimenti circa la costituzione di una società tra professionisti (STP) con soci revisori legali.
Per i motivi meglio esposti nel documento in allegato, il CNDCEC ha ritenuto esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedano la presenza di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico.
La STP potrebbe essere costituita tra soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperiti contabili e con soci revisori legali che non assumeranno la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell’albo dei dotti commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l’attività di revisione per la STP medesima.