Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 novembre 2015, ha statuito che in caso di costituzione di società, il socio che effettua versamenti a titolo di anticipazioni in favore dei diversi soci della costituenda società, ha diritto alla restituzione di quanto pagato.
Nel caso di specie, il Tribunale, accogliendo le domande di parte attrice, ha condannato uno dei soci che non aveva provveduto alla restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione e corrispondenti alla propria quota di partecipazione spettante nella costituenda società, a restituire l’importo trattenuto, nonché a pagare integralmente le spese di lite.
In particolare, l’importo non restituito originava da proventi, derivanti dalla cessione di un immobile ceduto dalla società costituita, che erano pacificamente riferibili a “ricavi” di conto economico necessariamente vincolati alla soddisfazione delle obbligazioni sociali.