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Dossier

Socio non amministratore di società di persone e diritto di accesso alla documentazione bancaria

A proposito di Abf Roma, n. 3793/2012

23 Gennaio 2014

Ilaria Capelli

1.- La decisioneCon la decisione che si annota, l’Arbitro Bancario Finanziario affronta la questione del diritto di accesso alla documentazione bancaria e ai dati personali relativi a una società collettiva da parte di socio non amministratore.

La controversia prende avvio dalla richiesta di accedere alla documentazione contabile relativa al conto corrente intestato alla collettiva con riferimento all’anno 2002/2003, anno in cui il ricorrente è socio al 50% della società; l’istanza viene motivata per il sospetto di una «mala gestione» della società. La banca nega la documentazione richiesta, rilevando che il richiedente non ha titolo ad accedere ai documenti riguardanti la collettiva, poiché lo stesso richiedente, all’epoca dei fatti, non risulta legale rappresentante della società, né delegato a compiere atti societari. La decisione dell’ABF vede soccombere la banca, con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alle informazioni e alla documentazione relativa al rapporto con la società, limitatamente al periodo durante il quale lo stesso è stato socio.

La pronunzia non rappresenta, per vero, una novità; essa si pone nel solco di un orientamento dell’Arbitro in via di consolidamento [1], per il quale il soggetto destinatario degli effetti sostanziali conseguenti al rapporto con la banca – ancorché non intrattenga rapporti diretti con l’intermediario, né sia succeduto alla società e benché privo della qualifica di amministratore o di rappresentante della società di persone che ha stipulato il contratto di conto corrente – ha titolo ad accedere alla documentazione relativa allo specifico rapporto. Per giungere a questa condivisibile soluzione, peraltro, la decisione ripercorre la legislazione in materia di trasparenza, per coordinare le relative norme con le regole dettate in materia di società di persone.

2.- La normativa di trasparenza tra dati personali da proteggere e documenti bancariCon riferimento alla normativa di trasparenza, che consente di ottenere dall’intermediario le informazioni e la documentazione relative ai rapporti in essere, la posizione soggettiva del richiedente si articola nel diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, sancito dalla disciplina in materia di c.d. privacy, ovvero dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, nonché nel distinto diritto di accesso alla documentazione bancaria, regolato a sua volta dall’art. 119 TUB, norma che dispone tale diritto a favore del cliente dell’intermediario, di chi gli succede a qualsiasi titolo e di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni.

Nello specifico, l’art. 7, d.lgs. n. 196/03, disciplina l’accesso ai dati personali, consentendo di chiedere la «conferma dell’esistenza o meno di dati personali … anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile». Come si evince dalle «Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario» [2], tra i dati personali di cui si può chiedere la comunicazione sono da annoverare anche tutte le informazioni personali relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione dagli stessi impartiti, come pure le informazioni di carattere personale, eventualmente raccolte dalla banca nell’eseguire ordini di investimento della clientela e idonee a manifestarne obiettivi e propensione al rischio.

Le richieste avanzate ai sensi dell’art. 7 non devono essere motivate e possono essere proposte anche qualora le informazioni siano necessarie ai fini della tutela di un diritto anche di natura non patrimoniale [3]. Il titolare del trattamento ha l’obbligo di estrarre, dai propri archivi e dai documenti, i dati personali oggetto della richiesta e di comunicarli all’interessato nei modi previsti dal successivo art. 10 Codice privacy [4]; l’esercizio del diritto di accesso non impone al titolare del trattamento il dovere di esibire o di allegare copia dei documenti contenti i dati personali dell’interessato: è, infatti, facoltà del titolare del trattamento, nel caso in cui l’estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, fornire riscontro alla richiesta anche «attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti» (art. 10, comma 4). L’accesso ai dati personali è per regola generale gratuito, salva la possibilità per il responsabile del trattamento di chiedere un contributo spese, quando l’adempimento comporti un «notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità della richiesta» (art. 10, comma 8) [5].

Come si anticipava, il diritto di accedere ai dati personali previsto dall’art. 7 è distinto dal diritto di ottenere copia di atto o documenti bancari: tale diritto, esercitabile a condizione del pagamento delle relative spese sostenute dalla banca, prescinde, infatti, dalla sussistenza o meno di dati personali negli atti o documenti di cui si richiede la copia [6].

Non mancano forti affinità fra le modalità di esercizio delle due diverse posizioni soggettive concretamente attivabili dal cliente di una banca: anche l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione bancaria, infatti, come accade per il diritto sancito dall’art. 7 Codice della Privacy, prescinde da qualsiasi collegamento all’uso che il richiedente intenda fare dei documenti (o dei dati), così che la relativa tutela è riconosciuta come una situazione giuridica «finale» e non strumentale e, quindi, risulta indipendente dalla prospettazione di un futuro giudizio da instaurare nei confronti della banca [7].

La decisione in commento interviene su un aspetto peculiare delle regole di trasparenza qui descritte, ovvero sulla titolarità dell’esercizio del diritto di accesso ai dati personali e del diritto di ottenere copia di atti e documenti bancari. In ordine a questo specifico aspetto, i due diversi diritti presentano caratteristiche proprie: con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali, l’art. 7 individua nell’interessato colui che può ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali “che lo riguardano”; diversamente, la norma contenuta nell’art. 119 TUB assegna il diritto ad ottenere la documentazione bancaria al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni. Da tali diverse caratteristiche discendono a cascata rilevanti differenze nelle previste modalità di adempimento alla richiesta, in quanto, nel caso in cui l’interessato eserciti il diritto previsto dall’art. 7, il titolare del trattamento (in questo caso la banca) deve trasmettere l’oggetto della richiesta in forma intelligibile, escludendo i dati personali di terzi – di fatto, in concreto, oscurandoli –; diversamente, nel caso in cui si invochi l’art. 119 TUB non sono previste specifiche limitazioni all’esibizione delle informazioni contenute nella documentazione richiesta, compresi, dunque, i dati personali di terzi eventualmente riscontrabili negli atti [8].

L’individuazione del titolare dei diritti appena descritti risulta particolarmente complessa quando si tratti di inquadrare la posizione soggettiva del socio non amministratore di una società personale a sua volta cliente della banca. Nel caso in commento, poi, la richiesta risulta limitata a uno specifico arco temporale (l’anno 2002/2003), dato che l’istante ha nel frattempo ceduto a terzi la propria partecipazione.

Sotto il profilo formale, la questione è tutt’altro che scontata, dato che il socio privo del potere di rappresentanza o di una specifica delega non rientra tra coloro cui l’art. 119 T.U.B. assegnerebbe il diritto ad ottenere la documentazione bancaria, in quanto in tale caso il diretto cliente della banca è la società di persone, né il socio potrebbe plausibilmente essere considerato successore della società o subentrante nell’amministrazione dei suoi beni.

Con riferimento al diritto di accedere ai dati personali, poi, occorre valutare fino a che punto il socio non amministratore di una collettiva possa essere incluso nel novero degli interessati relativamente alle vicende che coinvolgono la società stessa e, quindi, possa direttamente esercitare il diritto previsto dall’art. 7. A tale proposito, un dato che consente una positiva apertura nei confronti di un approccio sostanzialistico alla questione (con la conseguente titolarità del diritto di accesso in capo a chi, indipendentemente dalla presenza di requisiti formali, è effettivamente coinvolto nelle vicende di cui si tratta) è fornito dal successivo art. 9, comma 4, in tema di modalità di esercizio del diritto di accesso: la norma – che regola il riconoscimento dell’identità dell’interessato o del suo rappresentante – è stata, infatti, recentemente emendata dall’art. 40 comma 2 lett. d.) d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la soppressione dell’ultimo periodo, che espressamente richiedeva, nel caso in cui l’interessato fosse una persona giuridica, un ente o un’associazione, la formale legittimazione della persona fisica del richiedente in base ai rispettivi statuti o ordinamenti [9]. L’eliminazione di tale requisito a carico del richiedente consente di superare l’esigenza di un approccio formalistico alla questione e di aprire, di conseguenza, alla legittimazione di quei soggetti che risultino sostanzialmente interessati, perché effettivamente coinvolti nelle vicende relative ai dati di cui si tratta, così come accade, appunto per il socio illimitatamente responsabile di società di persone [10].

3.- L’accesso ai documenti da parte del socio non amministratore di una società di persone (e non solo). – Per correttamente individuare i confini della titolarità del diritto di accesso ai dati personali e per verificare, così, la relativa legittimazione in capo al socio di collettiva. privo di connotazioni ulteriori (non amministratore, né rappresentante della società), è opportuno ricostruire la stessa nozione di terzo, che consenta, argomentando a contrario, di individuare in termini sostanziali il soggetto interessato. Questa è proprio l’operazione logica condotta dalla decisione che qui si commenta, la quale si sofferma ad analizzare la nozione di terzo, ovvero del soggetto i cui dati, se presenti nella documentazione da esibire, devono essere oscurati.

L’ABF esclude che la collettiva di cui il richiedente sia socio (o sia stato socio, ma relativamente ai rapporti in essere nel solo periodo in cui deteneva una partecipazione nella società) possa essere considerata quale terzo e, pertanto, esclude che sussistano specifiche ragioni per negare l’accesso alle informazioni attinenti alla società. Siffatta soluzione è messa in relazione, nella motivazione della decisione, con la più ampia questione della soggettività delle società di persone, o meglio con quella tradizionale opinione che individua, nelle società di persone appunto, un mero «congegno giuridico» volto a dare unitarietà di azione alla pluralità dei soci. Tale condizione fa sì che sussista una sostanziale coincidenza fra l’interesse del socio e quello della società, «così che non risulta possibile individuare una volontà o un interesse della società distinto da quello dei soci» [11].

Si tratta del ben conosciuto orientamento, consolidato anche in dottrina, secondo cui nelle società di persone il mancato riconoscimento della personalità giuridica comporta che i beni sociali debbano essere considerati beni in comproprietà, sia pure speciale e modificata, dei soci [12]; le obbligazioni sociali debbano essere considerate obbligazioni proprie dei soci, benché collettive, e quindi la responsabilità illimitata e personale dei soci debba essere vista quale come responsabilità per debito proprio [13]. Siffatto orientamento, risalente nel tempo, individua nei soci dei veri e propri co-imprenditori, in quanto ad essi sarebbe direttamente imputabile, sia pure collettivamente, l’attività di impresa [14].

Benché la tesi alla quale risulta collegata la motivazione della decisione in commento trovi ormai autorevoli voci dissonanti, quantomeno con riferimento alla possibilità di individuare nei soci, e non nella società quale soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, i titolari dell’impresa [15], la decisione risulta, nel complesso, condivisibile. Essa, infatti, conferma la giuridica rilevanza dell’interesse del soggetto sul quale gli effetti dell’attività, documentata in atti o confluita in dati personali, vanno a ricadere, così che si realizza una stretta connessione sostanziale tra gli strumenti di accesso alle informazioni sui dati personali, nonché di accesso ai documenti bancari, e i soggetti che risultano direttamente coinvolti dagli effetti degli atti e dei negozi giuridici documentati o che costituiscono la premessa logico giuridica dei dati personali [16].

Il coinvolgimento in parola si manifesta, per il socio di società di persone non altrimenti qualificato (dal potere di rappresentanza o dalla posizione di amministratore della società), per mezzo della responsabilità, benché in via gradata, per le obbligazioni sociali. D’altra parte, e sempre in termini sostanziali, è indubbio, come del resto osserva lo stesso ABF in una decisione attinente ad un fatto analogo, che la valutazione sul merito creditizio data dall’intermediario alla società di persone sia, nei fatti, riferita anche alle consistenze patrimoniali ed alle capacità reddituali dei singoli soci, con la conseguenza che a costoro compete il diritto di informazione, quali interessati ex art. 7 [17].

La legittimazione del socio non amministratore poggia, dunque, sulla sostanziale coincidenza tra gli interessi del socio e quelli della società di persone cui appartiene e per le obbligazioni della quale egli risponde illimitatamente; tale condizione, inoltre, risulta confermata, come si evince da un passaggio della motivazione, dall’operatività del diritto dei soci non amministratori di avere notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all’amministrazione: tra le informazioni e notizie cui i soci non amministratori hanno accesso secondo la disciplina codicistica rientrano certamente sia i dati «personali» della società, sia gli atti documentati presso la banca di cui la società è cliente. La norma contenuta nell’art. 2261, dunque, pur regolando un diritto esercitabile nei soli confronti dell’amministratore della società – e non quindi nei confronti di soggetti terzi, quali appunto la banca – si aggiunge alla circostanza del personale coinvolgimento del socio nell’adempimento delle obbligazioni sociali per confermare la sostanziale coincidenza degli interessi dei soci e dell’interesse della società personale, con la conseguente giuridica rilevanza dell’interesse del socio a conoscere le vicende della società anche nei confronti dell’intermediario.

A questo punto è opportuno mettere alla prova l’orientamento di cui la decisione in commento è portatrice anche prendendo in considerazione situazioni affini a quella che rappresenta il substrato fattuale che ha dato origine al ricorso. In termini generali, e con riferimento al sistema della società, comprese dunque le società di capitali, il richiamo alla norma che legittima il controllo dei soci non amministratori nelle società di persone (art. 2261) potrebbe consentire di porre la questione della titolarità del diritto di accesso ai documenti e ai dati della società in capo al socio non amministratore di s.r.l., sulla scorta dell’analoga formulazione della norma contenuta nell’art. 2476, comma 2. Tuttavia, va osservato che, nell’economia della motivazione della decisione in commento, il riferimento al controllo individuale del socio di società di persone si atteggia quale mero argomento a fortiori, privo di reale autonomia logica e unicamente volto a dare conferma alla soluzione, che a sua volta risulta fondata principalmente sulla rilevanza sostanziale dell’interesse del socio non amministratore a conoscere le vicende che lo coinvolgono tramite la società, nella misura in cui il coinvolgimento del socio apre la strada alla responsabilità personale e illimitata per le obbligazioni sociali.

Pertanto, il richiamo al controllo individuale del socio non consente ulteriori aperture, quali la legittimazione del socio di s.r.l., giusta l’appena richiamato disposto dell’art. 2476, comma 2, in quanto si tratterebbe di un contesto in cui, pur in presenza di regole che, a determinate condizioni, riconoscono la rilevanza della persona del socio, costui risulta portatore di interessi distinti, anche in considerazione della limitazione della responsabilità quale elemento che vale a connotare il tipo prescelto.

La centralità del coinvolgimento del socio in termini di illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali quale elemento fondante la titolarità del diritto di accedere ai dati e ai documenti risulta ulteriormente confermata con riferimento alla condizione dell’accomandate: come argomenta la decisione in commento, l’esclusione del socio accomandante dall’accesso alle informazioni relative al fallimento dell’accomandita semplice, e quindi dalla tutela prevista dall’art. 7 Codice privacy, discende dalla responsabilità limitata del socio e dunque dalla mancata coincidenza degli interessi della società e del socio che invoca le norme di trasparenza per ottenere le informazioni.

In termini ancor più generali, guardando oltre il sistema delle società, l’approccio sostanzialistico seguito dall’ABF, con la sostanziale rilevanza degli effetti delle vicende sociali sul patrimonio del socio non amministratore di società di persone – socio che, di conseguenza, è giuridicamente definibile quale interessato a norma dell’art. 7, o ancora, come cliente, sia pure in via mediata, ovvero per il tramite della società (art. 119 TUB) – apre ad interessanti spunti anche in tema di diritti del condomino. Anche nel condominio, infatti, si assiste alla coincidenza degli interessi del singolo condomino con l’ente di gestione e, anzi, nel condominio l’esistenza di un organo rappresentativo, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale [18]. Da ciò discende, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle appena riscontrate in materia di socio non amministratore di società di persone, l’orientamento, confermato di recente dall’ABF [19], secondo cui il singolo condomino ha diritto ad ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti di conto corrente intestato al condominio.

***

ABF Roma, 12 novembre 2012, n. 3793 – Pres. Marziale – Est. Ferro-Luzzi

Contratti bancari in genere – Documentazione bancaria – Diritto di accesso da parte di terzai – Normativa di protezione della privacy – Rapporti.

Contratti bancari in genere – Documentazione bancaria – Diritto di accesso – Socio non amministratore di società di persone – Sussistenza.

Le norme contenute negli artt. 119 TUB e 7 Codice privacy disciplinano diritti diversi e con differenti modalità di esercizio. In particolare, la norma dell’art. 119 TUB regola il diritto di accesso alla documentazione bancaria, diritto che si differenzia rispetto a quanto previsto dagli artt. 7 ss. Codice privacy, in quanto riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari, indipendentemente dal fatto che gli stessi contengano dati relativi all’interessato. Sempre a differenza di quanto prevedono gli artt. 7 e ss. Codice della privacy, l’accesso alla documentazione bancaria non subisce alcuna limitazione rispetto all’esibizione delle informazioni contenute nella documentazione richiesta, né è richiesto il parziale oscuramento dei dati personali, relativi a terzi, eventualmente contenuti nella documentazione medesima.

Il socio non amministratore di società di persone, anche se non intrattiene rapporti diretti con la banca, ha titolo di accedere alla documentazione bancario della società ai sensi dell’art. 119 T.U.B., in quanto potenziale destinatario degli effetti sostanziali conseguenti al rapporto tra banca e società. Il diritto di accesso riguarda le informazioni e la documentazione relative al rapporto in essere con la società per il solo periodo in cui il socio è rimasto tale.

 


[1] Si veda così, con riferimento a fatto analogo, la decisione del Collegio Roma n. 2149 del 14 ottobre 2011.

[2] Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 53 del 25 ottobre 2007, in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007.

[3] Autorità garante per la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 45 del 31 gennaio 2013, in www.garanteprivacy.it

[4] In argomento, rinvio a Nocera, La banca ha solo la facoltà di estrarre copia dei documenti sui dati personali, in Diritto & Giustizia, 2012, 1032.

[5] Così Autorità garante per la protezione dei dati personali, 17 luglio 2008, doc. n. 1541439 e ABF n. 515 dell’11 giugno 2010.

[6] La distinzione netta fra le due posizioni soggettive è confermata dalle decisioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; così «il solo esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio da quanto statuito ad altri fini dal testo unico in materia bancaria in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere in termini onerosi copia di interi atti e documenti bancari»: Garante per la protezione dei dati personali, decisione del 6 novembre 2008, doc. 1571795.

[7] Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione bancaria, rinvio a Cass. 10 ottobre 1999, 11733 a Trib. Bari, sez. II, 5 dicembre 2006 e, in particolare, a Trib. Torino, 12 aprile 2010, ove si conferma che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari ha la consistenza di diritto soggettivo a sé stante, che trova fondamento nei principi generali di trasparenza e buona fede, cui è ispirato l’ordinamento bancario.

[8] In argomento, rinvio alla Decisione dell’ABF n. 2149 del 14 ottobre 2011 e alle citate Linee Guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancari, (v. nt. 3), paragrafo 5.2.

[9] Comma così modificato dall’art. 40, comma 2, lett. d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso l’ultimo periodo: «se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti».

[10] Con riferimento al diritto di accedere alla documentazione bancaria, poi, si può qui anticipare che l’approccio sostanzialistico di cui la decisione in commento è portatrice consente di indicare nel socio non amministratore il «cliente», legittimato a richiedere il rilascio degli atti che lo riguardano (art. 119).

[11] Così Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2006, n. 7886, richiamata nella decisione in commento.

[12] A tale proposito una risalente dottrina così argomenta: «l’assenza della personalità giuridica, nella società personale, risulta anche da altre disposizioni: così ad esempio, per l’art. 2256 il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società; per l’art. 2271 non è ammessa compensazione fra un debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio. Tali disposizioni sarebbero del tutto superflue ove la società personale costituisse un soggetto diverso dai soci»: Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 194 e seg. spec. p. 198; cfr. Soprano, Le società commerciali, I, 1934, p. 25; per quanto riguarda la giurisprudenza, la S.C. è intervenuta in tema di locazione, ad esempio, affermando che, con la liquidazione della società di persone sciolta per sopravvenuta unipersonalità, non si realizza una modificazione soggettiva del rapporto di locazione, perché il conduttore convenuto è sempre stato titolare del contratto, in quanto «le società di persone non hanno personalità giuridica; pertanto, centro unitario soggettivo di riferimento delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive costituenti il patrimonio sociale sono i soci nel loro complesso, così che la titolarità è unitaria ed inscindibile»: Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1984, n. 907, in Foro it., 1984, I, c. 1606.

[13] Per la giurisprudenza mi limito a rinviare a Cass. civ., sez. I, 1° agosto 1990, n. 7663, in Società, 1991, p. 185 e Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2006, n. 12125, in Società, 2007, p. 300 con nota di Di Bitonto, ove si statuisce che è sufficiente la presenza in giudizio di tutti i soci per la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della società.

[14] Si ritiene, per conseguenza, che l’esposizione a fallimento dei soci illimitatamente responsabili, in caso di fallimento della società (art. 147 l. fall.), trovi fondamento nella personale qualità di imprenditori commerciali dei soci di società di persone; cfr. Ferrara jr. – Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, p. 187 e G. Ferri, Le società, in Trattato Vassalli, 1987, p. 73 e p. 159.

[15] L’imprenditore è la società e non il gruppo dei soci e la società è un autonomo soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci, come confermano altresì le norme contenute negli artt. 2659 e 2839 c.c. in materia, rispettivamente, di trascrizione degli atti relativi ai beni immobili e di iscrizione di ipoteche, nonché il disposto dell’art. 2266 c.c. e il fatto che la società abbia un proprio nome e una propria sede come qualsiasi altro soggetto di diritto, centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive: cfr. Grippo, Le società di persone, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 2004, 74; la soggettività delle società personali è sostenuta da G. F. Campobasso, Diritto commerciale, 2 Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Torino, 2012, p. 46; F. Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011, p. 48; Presti – Rescigno, Corso di diritto commerciale, II, Società, Bologna, 2011, 15; Regoli, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2012, 35; per l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la società di persone non si configura come una semplice aggregazione, ma costituisce il soggetto titolare dei beni e dell’azienda e, in definitiva, è un soggetto di diritto distinto dai soci, si veda (tutte le sentenze citate sono reperibili in www.ilcaso.it ): Cass. civ., sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1045; Cass. civ., sez. I, 1° aprile 2004, n. 6376; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2003, n. 8079; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2252; in particolare, si segnala Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2007, n. 26012, che ammette la fideiussione prestata in favore della società di persone dal socio illimitatamente responsabile; Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6169, che esclude la legittimazione del socio di s.n.c. a far accertare ed inibire l’attività concorrenziale con quella della società, svolta dal socio uscente, nonché a richiedere l’annullamento del contratto stipulato tra la società e detto socio uscente in ordine alla liquidazione della quota, potendo solo assumere nel giudizio una posizione adesiva a quella della società; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2002, n. 10427, che ribadisce la natura delle società di persone quali autonomi soggetti di diritto, che possono essere centro di interessi e d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci che, pertanto, non sono legittimati ad agire in proprio per gli interessi della società stessa (fattispecie relativa a socio accomandatario unico che agiva per la riscossione di compensi dovuti alla società).

[16] Questa tesi supera l’obiezione secondo cui il socio non amministratore e nemmeno rappresentante della società non intrattiene rapporti diretti con la banca, né può essere considerato successore della società o amministratore dei suoi beni; l’orientamento fatto proprio dall’ABF risulta coerente con la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale appunto ritenendo giuridicamente rilevante l’interesse del destinatario finale degli effetti dell’atto o del negozio giuridico del quale si richiede la documentazione o l’esibizione del dato, riconosce al fideiussore il diritto di accedere alla documentazione concernente la garanzia prestata: Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2007, n. 23391, in www.ilcaso.it

[17] Così la già richiamata decisione del Collegio Roma, n. 2149/2011: «la valutazione a suo tempo positivamente data dall’intermediario in ordine al merito creditizio della società de qua è presumibile sia stata da questi riferita anche alle consistenze patrimoniali ed alle capacità reddituali dei singoli soci della stessa ed appare, dunque, corretto ritenere che disponga dei dati personali dei soci della società affidata, ivi inclusi quelli dell’odierno ricorrente, in ordine ai quali ultimi non può dubitarsi del buon diritto dello stesso ad ottenere le informazioni di cui all’art. 7 sopra citato».

[18] Il condominio è definito dalla giurisprudenza quale «ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini»: Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2010, n. 1011.

[19] Decisione dell’ABF n. 814 del 19 aprile 2011; il medesimo orientamento è espresso anche dalla giurisprudenza di merito: «ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto»: Trib. Salerno, 30 luglio 2007. Diverso, ovviamente, sarebbe stato l’esito se il condomino avesse chiesto alla banca di disporre delle somme depositate sul conto del condominio, mettendo a rischio i diritti patrimoniali del condominio e degli altri condomini.


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