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Giurisprudenza

Recesso del socio e diritto di accesso alla documentazione sociale

15 Aprile 2024

Elisabetta Trecani

Tribunale di Catanzaro, 26 aprile 2023, n. 661 – Pres. Belcastro, Rel. Damiani

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 661 dello scorso 26 aprile 2023, la Sezione Specializzata in materia di diritto d’impresa del Tribunale di Catanzaro si è pronunciata sull’insussistenza, in capo al socio che ha esercitato il recesso, del diritto di accesso alla documentazione societaria.

Secondo il Tribunale di Catanzaro, ai fini della valutazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2476 c.c., si rende necessaria e imprescindibile un’indagine in ordine alla determinazione del momento a partire dal quale il recesso produce i propri effetti.

Aderendo all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, il suddetto Tribunale ha stabilito che “la natura recettizia della dichiarazione di recesso comunicata dal socio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1334 c.c., è produttiva di effetti immediatamente nel momento in cui entra nella sfera di conoscenza della società”, con conseguente trasformazione del socio receduto “in un mero creditore nei confronti della società per il rimborso della quota, che quindi perde la propria legittimazione ad esercitare il diritto di controllo previsto dall’art. 2476 secondo comma c.c.”.

Il giudice di prime cure, inoltre, in ossequio al dettato normativo di cui al terzo comma del menzionato articolo 2476 c.c. ha sottolineato come il socio recedente appaia, in ogni caso, “tutelato dalla possibilità di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto che, tramite relazione giurata, proceda alla determinazione del valore della quota al medesimo spettante”. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando il socio recedente più titolare di alcun diritto (potestativo) di accesso alla documentazione sociale a partire dal momento del recesso ed essendo la richiesta di accesso agli atti pervenuta dallo stesso alla società contestualmente al predetto recesso, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda attorea, non ravvisando la sussistenza dei presupposti necessari per l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, del codice civile. 

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