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Giurisprudenza

Soggette a imposta di bollo le copie conformi all’originale di atti notarili presentate in sede di registrazione

25 Settembre 2013

Cassazione Civile, Sez. Trib., 18 settembre 2013, n. 21307

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 21307 del 18 settembre 2013 la Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in ordine al pagamento dell’imposta di bollo con riferimento a copie di atti notarili presentate per la registrazione e trascrizione, dichiarate conforme all’originale, ed ai relativi allegati.

Sul punto la Corte richiama l’art. 5 d.p.r 642/1972, il quale prevede che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata” (lett. b), stabilendo, all’ultimo comma che “per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità’ all’originale”.

La stessa norma prevede che sono esenti dall’imposta di bollo, fra l’altro, le copie presentate ai competenti uffici “ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, come norma di esenzione e, quindi eccezionale, con conseguente inapplicabilità ai casi non espressamente previsti.

Secondo la Corte, tale dizione deve interpretarsi nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della “copia” presentata sia permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi escludere nel caso di copia di atto notarile “certificata conforme” da presentarsi in sede di registrazione mancando anche il requisito della “redazione in un unico contesto”, previsto dalla citata normativa.

Ne consegue l’applicabilità dell’art 2 della tariffa all. A del citato decreto n. 642 del 1972, che assoggetta a bollo le copie di atti notarili dichiarate conformi all’originale dal notaio rogante.

Per quanto attiene gli allegati, questi risultano poi dotati ciascuno di propria autonomia rispetto all’atto notarile stesso, della quale il notaio si limita ad attestare la conformità all’originale al fine della predisposizione della copia da presentare per la legislazione e per la trascrizione.

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