Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha affrontato nuovamente la questione relativa all’individuazione del soggetto passivo IMU in relazione ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi di risoluzione del contratto cui non faccia seguito l’immediata riconsegna del bene, confermando il recente orientamento assunto dalla stessa nel corso dell’anno 2020 (Cfr. Cass. 14906/2020 e 23914/2020).
Nel caso in oggetto un intermediario finanziario si era visto denegare dal competente ufficio comunale il rimborso dell’IMU assolta nel periodo intercorrente tra la risoluzione anticipata di un contratto di leasing immobiliare e l’effettivo rilascio del bene da parte del conduttore.
I giudizi di merito restituivano esiti sfavorevoli al contribuente, che ricorreva per la cassazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, dolendosi, come unico motivo di ricorso, della violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed 1, comma 672, della l. n. 147 del 27 dicembre 2013, nell’avere il giudice d’appello mancato di imputare la soggettività passiva IMU in capo all’utilizzatore del bene sino alla fattiva consegna di quest’ultimo.
La Corte è stata chiamata a stabilire se, ai sensi del menzionato art. 9 del d.lgs. 23/2011, nel periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto di leasing e quella di riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore, la titolarità del tributo riviva in capo alla società di leasing, in qualità di possessore del bene, oppure permanga in capo all’utilizzatore che materialmente ne continua a disporre.
A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che sia il contratto a determinare la soggettività passiva del rapporto d’imposta, in quanto è con esso che il locatario acquista i poteri e le responsabilità che connotano la sua posizione, e non già la disponibilità del bene, sicché la cessazione dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario.
In sostanza, secondo l’ordinanza in commento, l’obbligo di corrispondere il tributo IMU non è correlato alla detenzione materiale del bene bensì all’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata e conferisce altresì la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”.
La Corte fonda il proprio ragionamento sull’interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 secondo cui l’IMU è dovuta dall’utilizzatore di beni concessi in leasing a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto anche per i beni “non costruiti” ovvero “in corso di costruzione”, beni che, come tali, non possono essere oggetto di detenzione (in senso civilistico). Di talché sarebbe la stipula del contratto di leasing e non la materiale consegna del bene a stabilire quale soggetto – tra il locatore e l’utilizzatore – è obbligato al pagamento del tributo.
Nessuna rilevanza, secondo la Corte, assumerebbe poi la successiva normativa in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI) -prevista dall’art. 1, comma 672 della L. n. 147/2013 che stabilisce il medesimo principio previsto per l’IMU (ovvero che il tributo è dovuto dal locatario per il periodo intercorrente tra la data di stipula e per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria) ma chiarisce che per “durata del contratto” deve intendersi il periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di riconsegna del bene.
Secondo la Corte la descritta disposizione interpretativa dettata in materia di TASI non può essere estesa analogicamente all’IMU. Ciò perché il comma 703 del citato art. 1 della L. 147/2013 che ha istituito la IUC (di cui la TASI è una componente insieme all’IMU) lascia salva la disciplina IMU e secondariamente perché i tributi in parola non si connotano dei medesimi presupposti applicativi.
In conclusione, l’ordinanza in esame ribadisce una posizione assunta in precedenza dalla Corte di Cassazione secondo cui, per i beni concessi in leasing, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo IMU non assumerebbe rilievo alcuno la disponibilità materiale del bene da parte dell’utilizzatore, essendo decisiva la sussistenza di un legittimo titolo (il contratto di locazione risolto o venuto a scadenza naturale) per la detenzione qualificata o il possesso del bene.