Con sentenza n. 14930 del 06 settembre 2012 la III^ Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la ratio dell’art. 1294 c.c., in materia di solidarietà tra condebitori, è quella di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione.
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