Con ordinanza del 20 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi in merito all’inclusione delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica usura in relazione ai rapporti sorti prima del 2010, ha stabilito, confermando l’orientamento già espresso dal Giudice di primo grado, che solo a seguito dell’implementazione dell’art. 2 bis della l. 2/2009 sarebbero da computarsi ai fini del calcolo del TEG anche le commissioni di massimo scoperto.
L’art. 2 bis della L 27/2009, infatti, avrebbe incluso nel calcolo del tasso applicato la cosiddetta CMS solo dal 2010 in avanti, non avendo tale norma valore interpretativo della normativa passata, poiché il legislatore ha fatto salva la disciplina precedente.