Con sentenza n. 2976 del 24 aprile 2014 il Tribunale di Torino ha affrontato diverse questioni diffuse nel contenzioso in materia di contratti derivati, tra cui, per quanto qui maggiormente interessa, quella relativa alla nullità del contratto di interest rate swap per mancanza di causa.
Nello specifico, il Tribunale afferma che il contratto di interest rate swap con funzione di copertura di un rischio, e non è meramente speculativo, trova la propria causa nello scambio di flussi corrispondente al differenziale che, nel tempo di esecuzione del contratto, si determina tra due tassi di interessi differenti e predefiniti, applicati a un capitale nozionale di riferimento, e mira a equilibrare l’oscillazione dei tassi variabili relativi al contratto di mutuo connesso.
In tal senso, la variazione nel tempo dei tassi di interesse in modo sfavorevole al cliente non esclude l’originaria causa del contratto, tutto ciò rientrando nell’alea naturale dello stesso.
Se stipulato da un imprenditore che intenda tutelarsi dalla oscillazione dei tassi in riferimento ad un mutuo a tassi variabili, quindi, il contratto derivato ha una precisa logica che impedisce di ritenerlo privo di causa, ed è irrilevante che i tassi di riferimento stabiliti, in concreto, si siano rivelati lontani da quelli di mercato, rientrando ciò nell’alea tipica del contratto.
Per contro, solo laddove il contratto di IRS sia stipulato a mero scopo speculativo, al di fuori della funzione legata all’attività imprenditoriale, risulta assimilabile alla scommessa.
La decisione del Tribunale di Torino si discosta dagli ultimi orientamenti espressi sul tema dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza 18 settembre 2013) e dal Tribunale di Torino (sentenza 17 gennaio 2014) entrambi pubblicati in questa rivista (cfr. contenuti correlati).