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Solvency II: adottate dalla Commissione le prime decisioni sull’equivalenza dei quadri normativi di paesi terzi

8 Giugno 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il 5 giugno la Commissione ha approvato le prime due decisioni di attuazione degli articoli 172, paragrafo 2, 227, paragrafo 4 e 260, paragrafo 3 della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

Con tali atti la Commissione ha sancito l’equivalenza dei quadri normativi di alcuni paesi terzi, ai fini dell’applicazione di talune norme contenute nella direttiva Solvency II. Grazie alle citate decisioni le imprese di assicurazione e riassicurazione europee potranno operare con maggiore semplicità nei paesi terzi “equivalenti”, così come le imprese di assicurazione e riassicurazione originarie dei paesi terzi “equivalenti” potranno operare nell’Unione Europea senza dover applicare tutte le norme contenute nella direttiva Solvency II. La ratio della disciplina sull’equivalenza è quella di garantire maggior certezza dei rapporti giuridici in materia assicurativa in una prospettiva di operatività transnazionale.

In particolare, la Commissione ha verificato l’equivalenza dei quadri normativi di: Svizzera, Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti.

La decisione riguardante la Svizzera, applicabile senza alcuna scadenza, garantisce la piena equivalenza della normativa riguardante:

– il calcolo del requisito di solvibilità;

– la vigilanza sui gruppi assicurativi; e

– la disciplina sulla riassicurazione.

Tale determinazione segue il Final Report dell’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) pubblicato lo scorso 30 gennaio.

La decisione riguardante Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti, valida per un periodo di 10 anni, garantisce, invece:

– la temporanea equivalenza della normativa riguardante il calcolo del requisito di solvibilità. La temporanea equivalenza, in particolare, è attribuita in ragione del fatto che la Commissione non ha potuto accertare una piena equivalenza della normativa in questione, aspettandosi tuttavia che tali stati la raggiungeranno nel prossimo futuro.

Le decisioni dovranno essere approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio entro tre mesi (prorogabili per ulteriori tre mesi). A seguito di tali approvazioni esse entreranno in vigore successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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