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Solvency II: adottato dalla Commissione un secondo pacchetto di decisioni sull’equivalenza dei quadri normativi di paesi terzi

30 Novembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione Europea ha approvato un secondo pacchetto di Decisioni di attuazione degli articoli 172, paragrafo 2, 227, paragrafo 4 e 260, paragrafo 3 della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

Queste Decisioni di Attuazione – con cui la Commissione ha sancito l’equivalenza dei quadri normativi di alcuni paesi terzi, ai fini dell’applicazione di talune norme contenute nella direttiva Solvency II – fanno seguito a quelle adottate lo scorso 5 giugno 2015 in relazione a quadri normativi di Svizzera, Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti (per maggiori dettagli si vedano i contenuti correlati).

La prima Decisione, riguardante le Bermuda, modifica parzialmente quella adottata lo scorso 5 giugno, garantendo l’equivalenza a tempo indeterminato (a partire dal 1 gennaio 2016) delle norme in materia di: (i) attività di assicurazione; (ii) attività di riassicurazione; e (iii) vigilanza sui gruppi di assicurazione e riassicurazione, di imprese con sede centrale nelle Bermuda, con la sola esclusione delle imprese captive e delle società veicolo.

La seconda Decisione, riguardante il quadro normativo del Giappone, garantisce la temporanea equivalenza delle disposizioni in materia di: (i) attività di assicurazione, per un periodo di 10 anni decorrenti dall’1 gennaio 2016; e (ii) attività di riassicurazione, sino al 31 dicembre 2020.

Grazie alle citate Decisioni di Attuazione le imprese di assicurazione e riassicurazione originarie dei paesi terzi “equivalenti” potranno operare nell’Unione Europea senza dover applicare tutte le norme contenute nella direttiva Solvency II. La ratio della disciplina sull’equivalenza è quella di garantire maggior certezza dei rapporti giuridici in materia assicurativa in una prospettiva di operatività transnazionale.

Le decisioni dovranno essere approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio entro tre mesi (prorogabili per ulteriori tre mesi). A seguito di tali approvazioni esse entreranno in vigore successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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