La Commissione Europea ha approvato un secondo pacchetto di Decisioni di attuazione degli articoli 172, paragrafo 2, 227, paragrafo 4 e 260, paragrafo 3 della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).
Queste Decisioni di Attuazione – con cui la Commissione ha sancito l’equivalenza dei quadri normativi di alcuni paesi terzi, ai fini dell’applicazione di talune norme contenute nella direttiva Solvency II – fanno seguito a quelle adottate lo scorso 5 giugno 2015 in relazione a quadri normativi di Svizzera, Australia, Bermuda, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti (per maggiori dettagli si vedano i contenuti correlati).
La prima Decisione, riguardante le Bermuda, modifica parzialmente quella adottata lo scorso 5 giugno, garantendo l’equivalenza a tempo indeterminato (a partire dal 1 gennaio 2016) delle norme in materia di: (i) attività di assicurazione; (ii) attività di riassicurazione; e (iii) vigilanza sui gruppi di assicurazione e riassicurazione, di imprese con sede centrale nelle Bermuda, con la sola esclusione delle imprese captive e delle società veicolo.
La seconda Decisione, riguardante il quadro normativo del Giappone, garantisce la temporanea equivalenza delle disposizioni in materia di: (i) attività di assicurazione, per un periodo di 10 anni decorrenti dall’1 gennaio 2016; e (ii) attività di riassicurazione, sino al 31 dicembre 2020.
Grazie alle citate Decisioni di Attuazione le imprese di assicurazione e riassicurazione originarie dei paesi terzi “equivalenti” potranno operare nell’Unione Europea senza dover applicare tutte le norme contenute nella direttiva Solvency II. La ratio della disciplina sull’equivalenza è quella di garantire maggior certezza dei rapporti giuridici in materia assicurativa in una prospettiva di operatività transnazionale.
Le decisioni dovranno essere approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio entro tre mesi (prorogabili per ulteriori tre mesi). A seguito di tali approvazioni esse entreranno in vigore successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.