WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Attualità

Solvency II: al via la consultazione EIOPA per la revisione del 2020

4 Novembre 2019

David Marino, Partner, Angelo Borselli, Lawyer, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Il 15 ottobre 2019 EIOPA ha dato avvio alla consultazione pubblica sul parere tecnico richiesto dalla Commissione europea ai fini della revisione di Solvency II prevista per il 2020.[1]

Il parere dovrà essere reso da EIOPA entro il 30 giugno 2020 e riguarda un numero di questioni piuttosto esteso (19, secondo quanto riferito dalla stessa EIOPA): dalla misure sui prodotti con long-term guarantees ai metodi specifici, ipotesi e parametri standard usati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità determinato con formula standard, dalle regole e pratiche di supervisione in relazione al calcolo del requisito minimo di capitale alla vigilanza di gruppo e gestione del capitale a livello di gruppo, a una serie di altre tematiche, tra le quali riserve tecniche, fondi propri, reporting e disclosure, proporzionalità, libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, misure di risanamento e liquidazione delle imprese di (ri)assicurazione, sistemi nazionali di garanzia assicurativa (insurance guarantee schemes).

Si tratta di una revisione di Solvency II ad ampio spettro, in parte in ambiti (long-term guarantees, calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con formula standard, calcolo del requisito minimo di capitale, vigilanza di gruppo e group capital management) in cui la Direttiva stessa prevede una revisione entro gennaio 2021, in parte su questioni ulteriori individuate dalla Commissione nella suddetta richiesta di parere tecnico indirizzata a EIOPA (tra questi: misure di risanamento e liquidazione delle imprese di (ri)assicurazione, sistemi nazionali di garanzia assicurativa, poteri di supervisione delle autorità nazionali e di EIOPA in relazione a imprese che esercitano l’attività in libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, proporzionalità, reporting e disclosure)

L’importanza della revisione, peraltro, emerge anche dalla lunghezza del documento posto in consultazione, quasi 900 pagine, che, come EIOPA stessa riconosce, tratta un’inconsueta vastità di questioni, per l’esame delle quali, in modo forse un po’ singolare, viene suggerito al lettore esperto la possibilità di fare riferimento direttamente ai riquadri evidenziati alla fine di ciascun capitolo, che enucleano le proposte dell’Autorità.

Prescindendo qui inevitabilmente dall’esame delle specifiche questioni e regole tecniche preme mettere in rilievo, per un verso, l’opportunità insita nella procedura di consultazione per una sorta di “messa a punto” e affinamento della disciplina recata da Solvency II, anche solo per riflettere modifiche dettate dalle esperienze acquisite – si pensi, per esempio, alla migliore calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità, al fine di non sottostimare il rischio di variazioni negative del tasso d’interesse, diffuse negli ultimi anni – per altro verso la necessità di non determinare un mutamento profondo delle regole recate da Solvency II, forse, ancora, da digerire a pieno.

Sotto quest’ultimo profilo, è certamente da condividere l’osservazione della Commissione europea nella lettera di richiesta di parere tecnico, secondo cui i principi fondamentali di Solvency II non dovrebbero essere posti in discussione, considerato che il regime di Solvency II ha avuto in gran parte una riuscita positiva, e difatti, anche ad un primo esame, molte delle proposte di modifica si risolvono in interventi mirati e per lo più circoscritti dell’attuale quadro normativo – come nel caso delle modifiche in tema di supervisione di imprese che operano in regime di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, che fondamentalmente introducono alcuni obblighi di informazione dal contenuto ben definito e che rafforzano (ulteriormente) la cooperazione tra le autorità di vigilanza.

Di portata ben più ampia, anche da un punto di vista sistematico, paiono, invece, altre proposte di modifica, quali quelle riguardanti le misure di risanamento e liquidazione delle imprese di (ri)assicurazione, volte a introdurre, sulla scia dell’esperienza in materia di risanamento e risoluzione delle banche, regole uniformi a livello europeo, al fine di garantire maggiore stabilità finanziaria e tutela degli assicurati, ma anche la proposta di introdurre una disciplina uniforme in tema di insurance guarantee schemes, oggetto d’esame in un altro documento EIOPA sottoposto a consultazione[2] e che verrà anch’essa ricompresa nel parere finale che l’Autorità dovrà rendere entro il prossimo giugno.

Su queste e, più in generale, sulle altre questioni del parere tecnico sarà interessante leggere la valutazione d’impatto che sarà resa EIOPA. Ai fini di tale valutazione – attualmente pure sottoposta a consultazione in versione preliminare[3] – sono stati richiesti dati alle autorità nazionali e alle imprese di (ri)assicurazione[4]. Se fondamentale è indubbiamente l’obiettivo della stabilità finanziaria e della tutela degli assicurati, di sicura rilevanza nella scelta delle opzioni regolamentari, infatti, è anche l’obiettivo dell’efficienza in termini di costi per le imprese di (ri)assicurazione nell’adeguarsi alla nuova disciplina e alle regole d’attuazione che, moltiplicandosi, seguono sia a livello europeo che nazionale, secondo il consueto meccanismo a cascata.


[1] Il documento di consultazione è disponibile al link https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-19-465_CP_Opinion_2020_review.pdf.

[2] EIOPA, Consultation Paper on Proposals for Solvency II 2020 Review Harmonisation of National Insurance Guarantee Schemes, 9 luglio 2019, disponibile al link https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-19-259_Consultation%20paper%20on%20Harmonisation%20of%20IGSs.pdf, e la cui procedura di consultazione si è conclusa lo scorso 18 ottobre.

[3] EIOPA, Background Document on the Consultation Paper on the Opinion on the 2020 review of Solvency II. Impact assessment, disponibile al link:https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-19-466_Background_IA.pdf.

[4] V. l’Avviso pubblicato da IVASS, disponibile al link https://www.ivass.it/media/avvisi/documenti/2019/AVVISO_Revisione_2020_Solvency_II.pdf

Leggi gli ultimi contenuti dello stesso autore
Attualità
Assicurazioni

Assicurazioni: l’analisi di EIOPA nella relazione 2023

23 Luglio 2024

David Maria Marino, Partner, DLA Piper

Valentina Grande, Lawyer, DLA Piper

Erica Simone, DLA Piper

di David Marino, Partner, Angelo Borselli, Lawyer, DLA Piper
Attualità
Assicurazioni

Report di EIOPA sulle Tendenze dei Consumatori nel 2023

1 Marzo 2024

David Maria Marino, Partner, DLA Piper

Valentina Grande, Lawyer, DLA Piper

Erica Simone, DLA Piper

di David Marino, Partner, Angelo Borselli, Lawyer, DLA Piper
Di cosa si parla in questo articolo
Vuoi leggere altri contenuti degli autori?

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

Iscriviti alla nostra Newsletter