Il Parlamento Europeo, nella seduta del 23 aprile 2024, ha approvato in prima lettura, con emendamenti, le due proposte di Direttiva recante modifiche alla Direttiva Solvency II, e nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD).
L’approvazione da parte del Parlamento UE dei testi delle due Direttive (modifiche a Solvency II e IRRD) seguono all’accordo c.d. di trilogo fra Parlamento UE, Consiglio e Commissione, formalizzato con lettera del 24 gennaio 2024, con la quale il Consiglio UE si è impegnato ad approvare la posizione del Parlamento UE in conformità dell’art. 294, paragrafo 4, del TFUE.
In particolare, le modifiche alla Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) rafforzeranno il ruolo del settore assicurativo e riassicurativo nel fornire fonti di investimento private a lungo termine alle imprese europee, rendendo il settore più resiliente e preparato alle sfide future al fine di proteggere meglio i contraenti.
L’obiettivo della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD), invece, è garantire che gli assicuratori e le autorità competenti nell’UE siano meglio preparati in caso di gravi difficoltà finanziarie, in modo che possano intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida nelle situazioni di crisi, anche a livello transfrontaliero: ciò consentirà di proteggere i contraenti, riducendo allo stesso tempo al minimo le ripercussioni sull’economia e sul sistema finanziario, così come qualsiasi ricorso al denaro dei contribuenti.
Le modifiche alla Direttiva Solvency II, in sintesi:
- incentiveranno gli assicuratori a investire in capitale a lungo termine per l’economia, in particolare a sostegno del Green Deal
- miglioreranno le misure relative alle garanzie a lungo termine, rendendole maggiormente sensibili al rischio e rafforzando la resilienza del settore assicurativo, e introduce una nuova dimensione macroprudenziale nel regime.
- prevedono norme più semplificate e proporzionate a garanzia della flessibilità, che ridurranno gli oneri amministrativi, in particolare per le imprese di assicurazione piccole e non complesse.
- prevedono misure che miglioreranno il coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza per quanto riguarda le attività transfrontaliere degli assicuratori e dei riassicuratori.
- prevedono una maggior tutela per i consumatori, in particolare in caso di acquisto di un’assicurazione in un altro paese, attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità di vigilanza; i consumatori saranno inoltre meglio informati.
- assegnano una serie di nuovi compiti all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), come l’elaborazione di norme tecniche che consentiranno un’attuazione più precisa e armonizzata della direttiva negli Stati membri.
La Direttiva sul risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD), invece:
- introduce un nuovo regime armonizzato a livello europeo per la risoluzione ordinata degli assicuratori
- conferisce alle autorità nazionali maggiori poteri preventivi per intervenire in una fase precoce
- obbliga gli Stati membri ad istituire autorità nazionali di risoluzione nel settore assicurativo, in seno alle autorità esistenti o nuovi soggetti giuridici autonomi, garantendo un’efficace cooperazione transfrontaliera e conferendo a EIOPA un ruolo di coordinamento.
- impone alle imprese e ai gruppi di (ri)assicurazione di elaborare e presentare piani preventivi di risanamento alle autorità nazionali di vigilanza: tale obbligo si applicherà alle imprese che rappresentano almeno il 60% del rispettivo mercato (ri)assicurativo
- obbliga le autorità di risoluzione ad elaborare un piano di risoluzione per le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano almeno il 40% del rispettivo mercato; le imprese piccole e non complesse non saranno soggette ad obblighi di pianificazione preventiva del risanamento su base individuale
- conferisce alle autorità di risoluzione il potere di attuare le azioni di risoluzione in modo coordinato e tempestivo
- alle autorità di risoluzione vengono conferiti strumenti e procedure di risoluzione (tra cui svalutazione e conversione, solvent run-off e strumenti di cessione) per affrontare i dissesti, in particolare in un contesto transfrontaliero
- prevede condizioni più dettagliate per l’uso degli strumenti e delle procedure: in particolare, per quanto riguarda le svalutazioni e le conversioni, alcune passività saranno escluse da tali strumenti per evitare esiti negativi per i contraenti
- vengono introdotte disposizioni specifiche sui meccanismi di finanziamento e una clausola di revisione in relazione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni.
I testi della Direttiva di modifica a Solvency II e della IRRD passano ora all’esame del Consiglio UE, e, qualora approvati senza modifiche, entreranno in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE.