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Solvency II e IRRD: il Parlamento UE approva le Direttive

30 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento Europeo, nella seduta del 23 aprile 2024, ha approvato in prima lettura, con emendamenti, le due proposte di Direttiva recante modifiche alla Direttiva Solvency II, e nuove norme in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD).

L’approvazione da parte del Parlamento UE dei testi delle due Direttive (modifiche a Solvency II e IRRD) seguono all’accordo c.d. di trilogo fra Parlamento UE, Consiglio e Commissione, formalizzato con lettera del 24 gennaio 2024, con la quale il Consiglio UE si è impegnato ad approvare la posizione del Parlamento UE in conformità dell’art. 294, paragrafo 4, del TFUE.

In particolare, le modifiche alla Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) rafforzeranno il ruolo del settore assicurativo e riassicurativo nel fornire fonti di investimento private a lungo termine alle imprese europee, rendendo il settore più resiliente e preparato alle sfide future al fine di proteggere meglio i contraenti.

L’obiettivo della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD), invece, è garantire che gli assicuratori e le autorità competenti nell’UE siano meglio preparati in caso di gravi difficoltà finanziarie, in modo che possano intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida nelle situazioni di crisi, anche a livello transfrontaliero: ciò consentirà di proteggere i contraenti, riducendo allo stesso tempo al minimo le ripercussioni sull’economia e sul sistema finanziario, così come qualsiasi ricorso al denaro dei contribuenti.

Le modifiche alla Direttiva Solvency II, in sintesi:

  • incentiveranno gli assicuratori a investire in capitale a lungo termine per l’economia, in particolare a sostegno del Green Deal
  • miglioreranno le misure relative alle garanzie a lungo termine, rendendole maggiormente sensibili al rischio e rafforzando la resilienza del settore assicurativo, e introduce una nuova dimensione macroprudenziale nel regime.
  • prevedono norme più semplificate e proporzionate a garanzia della flessibilità, che ridurranno gli oneri amministrativi, in particolare per le imprese di assicurazione piccole e non complesse.
  • prevedono misure che miglioreranno il coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza per quanto riguarda le attività transfrontaliere degli assicuratori e dei riassicuratori.
  • prevedono una maggior tutela per i consumatori, in particolare in caso di acquisto di un’assicurazione in un altro paese, attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità di vigilanza; i consumatori saranno inoltre meglio informati.
  • assegnano una serie di nuovi compiti all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), come l’elaborazione di  norme tecniche che consentiranno un’attuazione più precisa e armonizzata della direttiva negli Stati membri.

La Direttiva sul risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione (IRRD), invece:

  • introduce un nuovo regime armonizzato a livello europeo per la risoluzione ordinata degli assicuratori
  • conferisce alle autorità nazionali maggiori poteri preventivi per intervenire in una fase precoce
  • obbliga gli Stati membri ad istituire autorità nazionali di risoluzione nel settore assicurativo, in seno alle autorità esistenti o nuovi soggetti giuridici autonomi, garantendo un’efficace cooperazione transfrontaliera e conferendo a EIOPA un ruolo di coordinamento.
  • impone alle imprese e ai gruppi di (ri)assicurazione di elaborare e presentare piani preventivi di risanamento alle autorità nazionali di vigilanza: tale obbligo si applicherà alle imprese che rappresentano almeno il 60% del rispettivo mercato (ri)assicurativo
  • obbliga le autorità di risoluzione ad elaborare un piano di risoluzione per le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano almeno il 40% del rispettivo mercato; le imprese piccole e non complesse non saranno soggette ad obblighi di pianificazione preventiva del risanamento su base individuale
  • conferisce alle autorità di risoluzione il potere di attuare le azioni di risoluzione in modo coordinato e tempestivo
  • alle autorità di risoluzione vengono conferiti strumenti e procedure di risoluzione (tra cui svalutazione e conversione, solvent run-off e strumenti di cessione) per affrontare i dissesti, in particolare in un contesto transfrontaliero
  • prevede condizioni più dettagliate per l’uso degli strumenti e delle procedure: in particolare, per quanto riguarda le svalutazioni e le conversioni, alcune passività saranno escluse da tali strumenti per evitare esiti negativi per i contraenti
  • vengono introdotte disposizioni specifiche sui meccanismi di finanziamento e una clausola di revisione in relazione ai sistemi di garanzia delle assicurazioni.

I testi della Direttiva di modifica a Solvency II e della IRRD passano ora all’esame del Consiglio UE, e, qualora approvati senza modifiche, entreranno in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE.

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