1) L’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, deve essere interpretato nel senso che la decisione dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione dell’impresa di assicurazione interessata e di nominare un liquidatore provvisorio può costituire una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, soltanto se il diritto dello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione prevede che tale liquidatore provvisorio sia autorizzato a realizzare l’attivo di detta impresa di assicurazione e a ripartirne il ricavato tra i creditori di quest’ultima o che la revoca dell’autorizzazione di detta impresa di assicurazione abbia l’effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un’autorità distinta.
2) L’articolo 274 della direttiva 2009/138, come modificata dalla direttiva 2013/58, deve essere interpretato nel senso che, se non sono soddisfatte le condizioni richieste affinché una decisione di revoca dell’autorizzazione di un’impresa di assicurazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest’ultima costituisca una «decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione», ai sensi di tale articolo, il suddetto articolo non contiene alcun obbligo per i giudici degli altri Stati membri di applicare il diritto dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione interessata, che preveda la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di un’impresa siffatta.