L’articolo 157, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, in combinato disposto con l’articolo 13, punto 13, della citata direttiva 2009/138, deve essere interpretato nel senso che, quando una compagnia di assicurazioni stabilita nel territorio di uno Stato membro propone un’assicurazione che copre i rischi contrattuali inerenti al valore delle azioni e al giusto prezzo di acquisto pagato dall’acquirente all’atto dell’acquisizione di un’impresa, un contratto di assicurazione concluso in tale contesto è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro di stabilimento del contraente.
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