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Solvency II: le informazioni tecniche per le segnalazioni dal 30/09 al 30/12

19 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 19 novembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2883 del 18 novembre 2024 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2024 fino al 30 dicembre 2024.

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), per ogni data di riferimento sono stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread “fondamentali” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tali informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni  dal 30 settembre 2024 al 30 dicembre 2024, sulla base dei dati di mercato relativi alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento: il 04/10/2024 EIOPA ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine settembre 2024.

Per ciascuna valuta interessata, pertanto, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare:

  • la migliore stima ai sensi dell’art. 77 della Direttiva 2009/138/CE
  • l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’art. 77 quater della stessa direttiva
  • l’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’art. 77 quinquies della stessa direttiva

Sono le seguenti:

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all’allegato I
  • gli spread “fondamentali” per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.
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