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Attualità

Solvency II: le novità del Regolamento IVASS n. 32/2016 (ORSA)

14 Novembre 2016

Umberto Cunial

Di cosa si parla in questo articolo

Regolamento n. 32/2016 concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui agli artt. 30-ter e 215-ter del Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all’implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) (cf. contenuti correlati).

Il provvedimento regolamentare in esame è stato emanato in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (il “CAP”), le quali prevedono che l’IVASS detti disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità (own risk and solvency assessment – ORSA”).

A tale ultimo riguardo, già la direttiva 2009/138/CE (“Solvency II” o la “Direttiva”) prevede che le imprese di assicurazione dovrebbero seguire la prassi di valutare periodicamente le proprie “esigenze globali di solvibilità alla luce del profilo di rischio specifico (valutazione interna del rischio e della solvibilità)”, in coerenza con il modello utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniale di solvibilità e patrimoniale minimo, comunicandone i relativi risultati all’autorità di vigilanza (cfr. considerando 36).

Nel dettaglio, l’ORSA inerisce:

  1. al fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;
  2. all’osservanza, nel continuo, dei requisiti patrimoniali previsti e dei requisiti riguardanti la determinazione delle riserve tecniche; e
  3. alla misura in cui il profilo di rischio dell’impresa interessata si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato con la formula standard o con un modello interno.

Inoltre, tale valutazione interna del rischio e della solvibilità deve considerarsi “parte integrante della strategia operativa” ed è presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche dell’impresa (cfr. art. 45 di Solvency II, recepito dall’art. 30-ter del CAP).

Si tratta, pertanto, di un istituto che afferisce principalmente alla governance dell’impresa (c.d. Secondo Pilastro) ma che risulta disciplinato anche da alcune specifiche disposizioni relative all’informativa all’autorità (c.d. Terzo Pilastro), le quali prescrivono (i) che i risultati dell’ORSA siano contenuti nel “Solvency Financial Conditions Report”; nonché (ii) la redazione di uno specifico “ORSA Supervisory Report” (cfr. artt. 294, 304, 306, 308, 312, Allegato XX del Regolamento delegato (UE) 2015/35 – gli “Atti Delegati”).

In attuazione di tale quadro normativo, il Regolamento IVASS n. 32/2016 introduce quindi la nuova disciplina secondaria di dettaglio sull’ORSA, recependo, inoltre, le Linee Guida EIOPA del 2 febbraio 2015 riguardanti diversi aspetti della valutazione interna dei rischi e della solvibilità [1].

Si segnalano nel seguito le disposizioni più rilevanti del Regolamento in oggetto, che si compone di 17 articoli e di 3 allegati esemplificativi.

Quanto alle disposizioni generali (Titolo I – artt. 1- 3), è interessante notare come l’ambito di applicazione includa anche le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo all’Unione europea, nonché l’ultima società controllante italiana (cfr. art. 3).

Con riguardo, poi, alle aiprincipi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell’impresa (Titolo II – artt. 4 – 11), di particolare rilievo sono le disposizioni relative a:

  • i principi guida dell’ORSA (art. 4). In proposito, si prevede che le imprese effettuino la valutazione in un’ottica attuale e prospettica, almeno cadenza annuale, ovvero ogni volta che si presentano circostanze che potrebbero modificare il proprio profilo di rischio, definendo processi adeguati e procedure commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione dei rischi;
  • il ruolo dell’organo amministrativo dell’impresa nel processo di valutazione interna (art. 5). In particolare, l’organo amministrativo è tenuto a svolgere un “contributo attivo nel processo di valutazione dei rischi e della solvibilità”, approvando la politica ad hoc definita, valutando l’adeguatezza di criteri e di metodologie utilizzate nelle valutazioni, con particolare riferimento ai rischi significativi, integrando, come innanzi anticipato, le risultanze delle valutazioni ORSA nell’elaborazione e revisione delle strategie d’impresa (cfr. Relazione Illustrativa al Regolamento IVASS n. 32/2016);
  • gli elementi da considerare nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale (art 6), quelli da considerare e rappresentare in merito agli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (art.9), nonché, i requisiti specifici per la valutazione degli attivi delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo (art. 10); e
  • ai requisiti di trasmissione all’IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità dell’impresa – c.d. “Relazione ORSA per il supervisore”, da trasmettersi non oltre due settimane dalla valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 373 degli Atti Delegati – (art. 11). Si richiama al riguardo l’allegato 3 al Regolamento n. 32/2016, che elenca i contenuti minimi della Relazione ORSA per il supervisore nelle seguenti quattro aree: profilo e strategia di rischio, governance del processo ORSA, informazioni di dettaglio inerenti alle valutazioni ORSA e conclusioni delle analisi con relativo utilizzo dell’ORSA.

Con specifico riguardo alla valutazione del rischio e della solvibilità del gruppo (Titolo III – artt. 12 – 15), si rileva che tra gli elementi dell’ORSA è necessario considerare il fabbisogno di solvibilità globale e i requisiti patrimoniali obbligatori con riguardo al gruppo (art. 13). Inoltre, viene prescritta la redazione di un documento unico di valutazione interna dei rischi e della solvibilità che contenga un’unica valutazione per il gruppo nel suo complesso (art. 14), nonché la trasmissione a IVASS della Relazione ORSA di gruppo (art. 15).

Quanto, infine, alle disposizioni transitorie e finali (Titolo IV – artt. 16-17), sono previste, in sede di prima applicazione del Regolamento 32/2016, talune specifiche proroghe dei termini per l’adempimento degli obblighi informativi verso IVASS con riguardo ai dati 2016(art. 17).

 


[1] Come evidenziato da IVASS nelle Relazione Illustrativa al Regolamento n. 32/2016, nella fase preparatoria all’attuazione della Direttiva l’autorità nazionale aveva già recepito le Linee Guida EIOPA preparatorie sulla valutazione prospettica dei rischi e della solvibilità (c.d. FLAOR), attraverso le lettere al mercato del 15 aprile 2014 e del 24 marzo 2015 e con le modifiche al Regolamento 20/2008 apportate con il Provvedimento n.17 del 15 aprile 2014.

In tale contesto, il Regolamento n. 32/2016 : i) riprende le indicazioni che, nella fase preparatoria, erano state fornite sull’argomento con le richiamate lettere al mercato; ii) conferisce organicità al complesso delle disposizioni inerenti la materia dell’ORSA e iii) allinea la terminologia a quella imposta dal nuovo regime Solvency II.

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