Regolamento n. 25/2016 concernente gli elementi dei fondi propri di base di cui all’articolo 44-quater, del Codice delle assicurazioni private.
Regolamento n. 26/2016 concernente l’applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36-quinquies, 36-septies, 344-novies e 344-decies del Codice delle assicurazioni private.
Regolamento n. 27/2016 concernente l’applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l’assicurazione malattia ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui all’articolo 45-septies, commi 6 e 7, del Codice delle assicurazioni private.
Regolamento n. 28/2016 concernente l’applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui all’articolo 45-quinquies del Codice delle assicurazioni private.
Con i provvedimenti regolamentari in esame (cfr. contenuti correlati), in vigore dal 13 agosto 2016, IVASS integra in misura consistente l’attuale disciplina di vigilanza inerente ai requisiti patrimoniali (c.d. primo pilastro), recependo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/35 (Regolamento Delegato) e uniformando il quadro nazionale alle linee guida EIOPA del 2 febbraio 2015 (Linee Guida).
In particolare, i Regolamenti 25, 26, 27 e 28 del 26 luglio 2016 attuano alcune nuove previsioni del Codice delle assicurazioni private (CAP) in materia di fondi propri e determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità, che rappresentano le innovazioni più rilevanti rispetto al previgente regime basato sul margine di solvibilità (Solvency I).
Il Regolamento n. 25/2016, che si compone di trentaquattro articoli suddivisi in tre Titoli, definisce il quadro regolamentare relativo alla determinazione degli elementi fondi propri di base che, congiuntamente agli elementi dei fondi propri accessori, concorrono a coprire il requisito patrimoniale dell’impresa.
I fondi propri di base sono costituiti dall’eccedenza delle attività rispetto alle passività, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa, e dalle eventuali passività subordinate. In funzione della relativa capacità di assorbimento delle perdite nel tempo, i fondi propri sono poi classificati in tre diversi livelli qualitativi secondo quanto già previsto dal Regolamento Delegato e dal CAP.
Il Titolo I riguarda disposizioni di carattere generale, quali l’indicazione delle fonti normative (art. 1), le definizioni utilizzate (art. 2), l’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3) che, oltre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia, include anche le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista poste al vertice del gruppo (i.e. le ultime società controllanti italiane) ovvero intermedie.
L’art. 4 fissa i principi generali prevedendo, tra l’altro, il potere autorizzativo di IVASS rispetto ad ogni rimborso o riscatto di fondi propri. Inoltre, IVASS pone l’accento sulla coerenza della disciplina contrattuale di ciascun elemento dei fondi propri con la sostanza economica degli stessi, oltreché sulla chiarezza delle relative tecniche redazionali (art. 4,co. 3°).
Il Titolo II individua i criteri che le imprese devono osservare per individuare gli elementi dei fondi propri di base, con particolare riferimento alle azioni ordinarie e privilegiate di livello 1 (art. 5), alla riserva di riconciliazione (art. 6), nonché ad alcuni elementi di livello 2 (art. 7).
Con riguardo all’individuazione delle azioni ordinarie è specificato che, qualora l’impresa abbia emesso varie categorie di azioni fornite di diritti patrimoniali diversi, si considerano di livello 1 le sole azioni ordinarie con il massimo grado di subordinazione nella gerarchia dei creditori e senza diritti preferenziali nella ripartizione degli utili (art. 5, co. 2°, lett. a).
Inoltre, anche se le azioni ordinarie richiamate ma non versate possono essere classificate come fondi propri di base di livello 2, sempreché siano soddisfatti gli specifici aspetti di classificazione, per evitare che vi sia il richiamo del capitale al solo scopo di soddisfare i requisiti della classificazione dei fondi propri, è stato previsto che il periodo di tempo tra il richiamo e il versamento non possa essere superiore a tre mesi (art. 7, co. 1°, lett. a).
Il Capo I – Titolo I (artt. 8 –23) reca disposizioni a chiarimento di alcuni aspetti rilevanti ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base ed è suddiviso in tre sezioni relative ai tre livelli qualitativi predetti.
Al riguardo, si segnala come il riacquisto di elementi dei fondi propri di base o ogni altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di: (i) un rimborso; (ii) un riscatto; o (iii) un riacquisto di elementi dei fondi propri di base, è considerato al pari del rimborso o del riscatto dell’elemento (art. 8) e quindi soggetto ad autorizzazione dell’IVASS.
Inoltre, nell’ambito della valutazione dei gravami afferenti agli elementi dei fondi propri di base, sono individuate specifiche fattispecie rilevanti, che includono le operazioni infragruppo (art. 9).
Nella valutazione degli incentivi al riscatto, l’impresa deve considerare anche la presenza di alcune fattispecie non consentite (art. 10).
La Sezione I (artt.11 – 17) disciplina, nel dettaglio, le caratteristiche e gli aspetti specifici che gli elementi dei fondi propri di base devono possedere per essere classificati nel livello 1.
Si segnala come una delle peculiarità di rilievo degli elementi di livello 1 riguardi l’assenza di aspetti che possano determinare o accelerare l’insolvenza dell’impresa.
In proposito, non possono considerarsi di livello 1 gli elementi che consentono al relativo possessore di richiedere l’accertamento dello stato di insolvenza (art. 11).
Con riguardo al capitale sociale ordinario (nonché ai fondi iniziali e ai contributi dei membri delle mutue, come chiarito da IVASS nella Relazione al Regolamento), la sussistenza della piena flessibilità deve riguardare qualsiasi tipo di distribuzione e deve consistere in una discrezionalità libera da qualunque vincolo o connessione con distribuzioni operate per altri elementi.
Anche per gli altri elementi di livello 1 non possono sussistere clausole o accordi volti a interrompere o richiedere pagamenti che pregiudicano la piena flessibilità degli elementi o che possano limitare la distribuzione di dividendi (art.12).
L’art. 13 individua le condizioni generali che qualificano la disponibilità immediata dell’elemento ad assorbire le perdite e l’assenza di ostacoli alla ricapitalizzazione nei casi di inosservanza dei requisiti di capitale.
Vengono inoltre disciplinati la deroga all’annullamento delle distribuzioni (soggetta ad autorizzazione dell’IVASS), nonché i limiti ai meccanismi di distribuzione alternativi alle cedole, al fine di salvaguardare la posizione di solvibilità dell’impresa nel rispetto del requisito patrimoniale in seguito alla distribuzione (art.14).
Con riguardo alle azioni privilegiate, nonché ai conti e alle passività subordinate di livello 1, sono poi individuate le modalità applicative dei meccanismi di assorbimento delle perdite previste dal Regolamento Delegato (art.15).
L’art. 16 disciplina i profili di rimborsabilità e riscattabilità degli elementi dei fondi propri di base di livello.
Conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida, l’organo amministrativo dell’impresa “deve essere consapevole” degli effetti delle conversioni sulla struttura del capitale e sugli assetti proprietari dell’impresa (art. 17).
La disciplina di dettaglio da osservare per la classificazione degli elementi di base di livello 2 e di livello 3 è contenuta rispettivamente nella Sezione II e nella Sezione III ed è in gran parte mutuata da quella prevista per gli elementi dei fondi di base di livello 1, con gli adattamenti resi necessari dalle caratteristiche proprie di ciascun livello.
Per gli elementi dei fondi propri di livello 2, tra gli aspetti che possono causare o accelerare il processo che porta all’insolvenza, sono evidenziati quelli che attribuiscono specifici diritti al titolare dell’elemento di fondi propri nei casi in cui si verifichi un differimento delle distribuzioni.
In particolare, la disciplina contrattuale deve disporre il differimento delle distribuzioni per inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (artt. 18 e 20).
Previsioni analoghe sono presenti per gli elementi di livello 3 (artt. 21 e 23).
Quanto agli aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità, essi sono disciplinati dagli artt. 19 e 22 per gli elementi di livello 2 e 3, rispettivamente.
Il Capo II – Titolo II (artt. 24 – 31) contiene le disposizioni di dettaglio dei procedimenti autorizzativi, comuni agli elementi dei fondi propri di base di tutti e tre i livelli.
L’IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza completa (art. 24).
Disposizioni di dettaglio specifiche per gli elementi dei fondi propri di livello 1 sono poi previste all’art. 25. Nel caso in cui l’operazione possa comportare l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità l’autorizzazione è revocata di diritto e l’impresa può ripristinare l’elemento come elemento dei fondi propri disponibili (art. 26).
Gli artt. 28 e 29 regolano la tempistica e i criteri istruttori dei procedimenti di autorizzazione relativi alla deroga (i) alla sospensione del rimborso o del riscatto e (ii) all’annullamento o al differimento delle distribuzioni. Anche in tal caso l’IVASS si pronuncia nel termine di tre mesi.
Di particolare rilievo le disposizioni relative alla classificazione degli elementi dei fondi propri di base non inclusi nell’elenco di cui al Regolamento Delegato, i quali possono essere definiti dall’autorità nazionale (art. 30).
Il Capo III – Titolo II, riguardante i limiti quantitativi di ammissibilità, precisa che gli elementi di livello 1 in eccesso rispetto al limite del 20% di cui al Regolamento Delegato, sono comunque disponibili come fondi propri di base di livello 2 (art. 32).
Il Titolo III reca la disciplina transitoria e finale, nonché e l’entrata in vigore del Regolamento (artt. 33 – 34).
Il Regolamento n. 26/2016, suddiviso in quattro Capi e tredici articoli, disciplina l’applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche.
Al riguardo, si ricorda come:
· per “misure per le garanzie di lungo termine” s’intendono meccanismi di valutazione contabile che favoriscono l’approccio market consistent, quali: (i) l’aggiustamento di congruità (il c.d. matching adjustment); e (ii) l’aggiustamento per la volatilità (il c.d. volatility adjustment); mentre
· per “misure transitorie” si intendono: (i) la misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio che produce, come le misure di cui sopra, un aggiustamento alla struttura dei tassi; e (ii) la misura transitoria sulle riserve tecniche che prevede, invece, un adeguamento progressivo dal livello delle riserve prescritto dal regime Solvency I al regime Solvency II (cfr. Relazione IVASS al Regolamento).
Il Capo I contiene le disposizioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).
Il Capo II disciplina gli effetti derivanti dall’applicazione dell’aggiustamento per la volatilità, dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sulle ipotesi riguardanti il comportamento dei contraenti (art. 4), l’interazione delle citate misure con il margine di rischio (art. 5), la combinazione dell’aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche (art. 6) e il perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio (art. 7).
Il Capo III (artt. 8 – 12) disciplina l’interazione, tra l’altro, delle misure per le garanzie di lungo termine e transitorie con il calcolo del SCR interest rate, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con formula standard, nonché del Requisito Patrimoniale Minimo.
Il Capo IV reca disposizioni finali di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 13).
Il Regolamento n. 27/2016, composto da tre Titoli e dodici articoli, disciplina l’applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l’assicurazione malattia ai fini della determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard.
Al riguardo, si ricorda come l’impresa è tenuta determinare tale requisito tenendo conto, tra gli altri, del rischio di catastrofe per l’assicurazione malattia come specifico sottomodulo nell’ambito del rischio malattia.
Il rischio di catastrofe per l’assicurazione malattia si compone, a propria volta, di tre sottomoduli, afferenti: (i) al rischio di incidente di massa; (ii) al rischio di concentrazione di incidenti; e (iii) al rischio di pandemia.
il Titolo I contiene previsioni generali relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).
Il Titolo II reca disposizioni generali di calcolo del sottomodulo di rischio di catastrofe, chiarendo le modalità a cui l’impresa deve attenersi nell’identificazione dello scenario catastrofale e delle relative cause (art. 4).
Vengono poi disciplinati, nell’ambito di due distinti Capi, i predetti sottomoduli che compongono il rischio di catastrofe.
II Capo I (artt. 5 – 9) , relativo ai sottomoduli del rischio di incidente di massa e del rischio di concentrazione di incidenti, fornisce indicazioni sul calcolo di alcune grandezze considerate nelle formule tecniche previste dal Regolamento Delegato.
Nel Capo II (artt. 10 – 11), riguardante il sottomodulo del rischio di pandemia, fornisce indicazioni per l’esposizione a pandemie dell’assicurazione protezione del reddito, nonché per la stima degli importi per spese mediche.
Il Titolo III contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 12).
Il Regolamento n. 28/2016, composto da quattro Capi e dodici articoli, riguarda l’applicazione del metodo look-through ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.
L’applicazione del metodo look-through ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità comporta che l’impresa sia tenuta a considerare i rischi di ognuna delle attività sottostanti ciascun investimento di tipo indiretto (e.g i rischi delle attività in cui un fondo comune è investito e non soltanto i rischi tipici dell’investimento nelle quote di partecipazione).
Il metodo look-through si applica, in generale, nel caso di esposizioni indirette ai rischi di mercato, di sottoscrizione e di controparte, mentre non si applica agli investimenti in imprese partecipate. Le imprese che non intendono utilizzare tale metodo di valutazione trattano le predette esposizioni indirette nell’ambito del sottomodulo del rischio azionario, come previsto dal Regolamento Delegato.
Il Capo I contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).
Il Capo II prevede disposizioni generali che chiariscono che gli investimenti a cui si applica il metodo look-through non includono quegli investimenti indiretti che si qualificano come “tecniche di attenuazione del rischio” (art. 4).
L’art. 4 dispone, inoltre, specifici presidi per che l’applicazione degli approcci semplificati, in deroga al look-through.
Nel caso di strutture finanziarie complesse, quali i fondi di fondi, il metodo look-through deve essere reiterato un numero di volte sufficienti a garantire che tutti i rischi sottostanti siano ponderati (art. 5).
L’art. 6 chiarisce che, nel calcolo del SCR spread o del SCR interest rate, i raggruppamenti di dati possono essere effettuati sulla base di fasce di duration o di classi di merito degli attivi, a condizione che l’impresa sia in grado di dimostrare che tale raggruppamento degli attivi sia stato operato adottando un criterio di prudenza.
L’art. 7, inoltre, chiarisce le modalità di definizione delle esposizioni single-name di attivi sottostanti agli organismi d’investimento ai fini del calcolo del requisito per il sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato nei casi in cui l’impresa ricorra a raggruppamenti degli attivi.
Nei casi di esposizione indiretta al rischio catastrofale l’impresa dovrà trattare le esposizioni sottostanti all’investimento come se fossero detenute direttamente, calcolando il relativo requisito patrimoniale, tenendo in considerazione anche il rischio di credito (art. 8).
Il Capo III (artt. 9 – 11) contiene chiarimenti applicativi riferiti a casi specifici, quali gli investimenti immobiliari e in particolari titoli di debito.
Gli investimenti di tipo immobiliare devono essere valutati nell’ambito dei pertinenti sottomoduli di rischio in funzione della tipologia di investimento e il metodo look-through si applica solo nei casi in cui l’investimento nel settore immobiliare è operato attraverso organismi d’investimento collettivo (art. 9).
Pertanto, come chiarisce la Relazione IVASS al Regolamento, gli investimenti in Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ), che non sono definite quali organismi d’investimento collettivo, devono essere considerate nell’ambito del sottomodulo del rischio azionario e non, invece, quali esposizioni indirette ai fini del metodo look-through.
Gli artt. 10 e 11 forniscono poi chiarimenti circa il trattamento dei titoli obbligazionari catastrofali (cat bond) e di longevità (longevity bond).
Il Capo IV reca disposizioni finali in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 12).