La Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui “il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può aver ad oggetto beni inclusi in un fondo patrimoniale, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti” (così, Cass., Sez. III, 19 settembre 2012, n. 40364; Cass., Sez. III, 06 luglio 2016, n. 40362; Cass., Sez. III, 17 luglio 2020, n. 23621).
Il vincolo di destinazione, infatti, non altera la titolarità del diritto di proprietà di tali beni, sicché essi non appartengono a persona estranea al reato, ma rimangono nella disponibilità del proprietario, potendo pertanto essere sottoposti a sequestro e a confisca come conseguenza dell’ascrizione di un reato a quest’ultimo (cfr. Cass., Sez. III, 25 ottobre 2012, n. 1709. Sulle misure cautelari, Santoriello, Spanghere, Le misure cautelari reali, Torino, 2009. Sul rapporto fra misure ablatorie e negozi simulati, pur se non riferiti specificamente alla costituzione di un fondo patrimoniale, Nocera, Sono sequestrabili i beni costituiti in un trust se il disponente ne conserva la disponibilità, nota a Cass. pen. 24 giugno 2014, n. 46137 in Dir. Gius., 2014, 25; Pellicioli, Trust e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in Dir. Gius., 2016, 17).
Inoltre, la Corte si sofferma anche sulle presunzioni legali previste dalle norme tributarie, evidenziando che esse hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus delicti per l’applicazione di un provvedimento cautelare, pur non potendo al contempo costituire fonte di prova della commissione dei reati tributari di cui al d. lgs. n. 74/2000 (in questo senso, Cass., Sez. III, 02 ottobre 2014, n. 2006; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2013, n. 45591).