L’art. 111, co. 2, L. Fall., nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscano con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Si tratta di un elemento oggettivo che può ben precisarsi in una nozione di funzionalità, o strumentalità, di tali crediti rispetto alla procedura concorsuale (Cass. 5098/2014).
Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, co. 2, L. Fall. va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertata, con valutazione “ex post”, la concreta utilità per la massa della prestazione resa in ragione dei risultati raggiunti, fondandosi tale interpretazione sull’esenzione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, co. 3, lett. g, L. Fall. e sull’abrogazione dell’art. 182-quater, co. 4, L. Fall. Il tutto, senza dimenticare che l’interpretazione autentica dell’art. 111, co. 2, L. Fall. ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo c.d. con riserva (art. 161, comma 6, L. Fall.), così confermando implicitamente il già vigente regime di prededuzione dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario.
È convincimento del Collegio giudicante che anche il pagamento non autorizzato di un debito scaduto, eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporti, in via automatica, l’inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca o meno atto di straordinaria amministrazione. In ogni caso, va valutato se la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.