Con sentenza del 01 ottobre 2015, C-32/14, la Corte di Giustizia UE, Sez. III, ha affermato il principio secondo cui gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.
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