Con Risposta n. 104/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IRAP delle sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, per le società di partecipazione non finanziaria, la base imponibile IRAP è individuata mediante i criteri previsti per le società industriali e commerciali di cui all’art. 5 del DLgs n. 446 del 1997 aggiungendo la differenza tra interessi attivi e interessi passivi.
Sul punto, continua l’Agenzia delle Entrate, i soggetti IAS/IFRS determinano la base imponibile IRAP secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali e includendo le relative componenti nelle voci del valore e dei costi della produzione determinate negli schemi di bilancio redatto seguendo i criteri del codice civile.
Nel caso di specie, il quesito proposto dall’istante fa riferimento alla rilevanza ai fini Irap della sopravvenienza derivante:
a) dalla rinuncia da parte delle banche finanziatrici dei propri crediti finanziari nel contesto di un aumento di capitale che dovrà essere sottoscritto attraverso la conversione dei crediti in azioni ordinarie di nuova emissione;
b) dalla rinuncia, totale o parziale, da parte delle banche finanziatrici dei propri crediti nel caso di un accordo di saldo e stralcio;
c) dalla rinegoziazione del debito bancario residuo, a condizioni risultanti più favorevoli rispetto a quelle precedenti.
Con riferimento alle sopravvenienze attive relative ai punti sopracitati, l’istante evidenzia come siano da considerare proventi finanziari.
Alla luce di quanto sopra, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, i proventi in esame non rientrano tra i proventi assimilati di cui all’art. 6, comma 9 del DLgs n. 446 del 1997.
Sul piano fiscale, si tratta, infatti, di proventi che emergono a seguito della riduzione del debito in ragione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Concludendo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le sopravvenienze attive di cui:
- alla lettera a) riferita alla linea capitale e alla lettera b), non assumono rilevanza ai fini IRAP perché si tratta di proventi non assimilati agli interessi attivi e non correlati a componenti rilevanti ai fini IRAP per i periodi d’imposta precedenti o successivi;
- alla lettera a) riferita alla linea interessi e alla lettera c), assumono rilevanza ai fini IRAP in quanto, pur essendo proventi non assimilati agli interessi attivi, sono correlati a componenti rilevanti ai fini IRAP per i periodi d’imposta precedenti o successivi