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Sopravvenienze attive in sede di concordato preventivo: chiarimenti AE sul trattamento fiscale

21 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 201 del 20 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle sopravvenienze attive in sede di concordato preventivo.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in relazione alle riduzioni dei debiti derivanti dalle procedure poste in essere dal socio della Società in fase di esecuzione del concordato, le relative sopravvenienze attive concorrano interamente alla formazione della base imponibile IRES ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.

Ciò in quanto si tratta di componenti di reddito che, sebbene conseguite in fase di esecuzione di concordato, esulano, nel caso di specie, dall’originario concordato omologato.

In relazione all’eventuale residuo attivo che potrebbe emergere a conclusione del riparto del ricavato della liquidazione, lo stesso assume rilevanza ai fini fiscali.

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