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Giurisprudenza

SOS antiriciclaggio: sui presupposti per l’invio e le sanzioni

3 Dicembre 2024

Cassazione Civile, Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29391 (Pres. Orilia, Rel. Varrone)

Di cosa si parla in questo articolo

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29391 del 14 novembre 2024, si è pronunciata sui presupposti per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) antiriciclaggio, nonché sull’individuazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis applicabile per la violazione della normativa antiriciclaggio, e, in particolare, sulla possibile retroattività della legge successiva più favorevole.

Nel caso di specie, l’operatore ricorreva contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere l’annullamento del decreto con cui il Ministero stesso aveva applicato ai ricorrenti una ingente sanzione amministrativa per la violazione della disciplina antiriciclaggio (SOS antiriciclaggio) di cui all’art. 41, comma 4, D. Lgs. 231/2007, ovvero per l’omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione ai rapporti intrattenuti fra l’operatore ricorrente e una persona fisica.

La Corte coglie l’occasione, quanto al primo punto, di ribadire che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS antiriciclaggio) nasce dall’operazione e non richiede che si abbia la certezza del compimento di un reato a monte e della finalità di riciclaggio dell’operazione.

Richiama infatti il seguente principio di diritto:

in tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all’art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad un’azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull’idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.

La Corte ricorda inoltre che, in tema di disciplina antiriciclaggio, l’art. 69 D. Lgs. n. 231/2007, introdotto ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 90/2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell’irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d’ufficio: la natura e lo scopo, pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d’impugnazione.

E’ quindi necessario un giudizio comparativo, volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione e quello previsto all’esito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 90/2017: ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori non è sufficiente, tuttavia, per la Corte, limitarsi a prendere in considerazione il minimo ed il massimo edittali, poiché tale comparazione deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico.

Allo scopo della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta, quindi, necessario svolgere un apprezzamento di fatto delle circostanze di commissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all’epoca di commissione dell’illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessa.

Questa rivalutazione, quindi, va effettuata in sede di rinvio: pertanto, il rilievo di ufficio, che avrebbe dovuto effettuare la Corte di appello con la sentenza impugnata, della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che, in concreto, potrebbe risultare più o meno favorevole ai ricorrenti sanzionati, ha imposto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte di appello perché valuti se, in relazione all’illecito commesso dalle parti ricorrenti, debba ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio vigente al momento della violazione, o quello sopravvenuto con il D. Lgs. n. 90/2017.

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