Con provvedimento di data 22 gennaio 2024, il Tribunale di Verona (Dott.ssa Attanasio) si è pronunciato sulla modalità di comunicazione della sospensione degli affidamenti bancari ex art. 16/5 CCII da parte degli istituti di credito.
Con riferimento al caso di specie, si è espresso sulla domanda cautelare, proposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, C.C.I.I. dall’imprenditore nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, avente ad oggetto l’esecuzione degli affidamenti bancari concessi sospesi in via temporanea e prudenziale dall’istituto di credito per l’andamento anomalo dei rapporti in essere.
L’art. 16, comma 5, C.C.I.I. consente di sospendere o revocare gli affidamenti “se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta”, mentre non è sufficiente il solo accesso alla procedura di composizione negoziata.
Secondo il Tribunale, “sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione, e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale”.
Tale conclusione si impone per una serie di ordini di ragioni: la previsione della forma scritta ad substantiam per tutti i contratti bancari, l’esigenza di cristallizzare le ragioni della decisione anche in applicazione dei principi di correttezza e trasparenza e, infine, l’irragionevolezza di una disparità di disciplina rispetto alle misure disposte in virtù della disciplina di vigilanza prudenziale.
Nel caso di specie, in mancanza di una comunicazione scritta sulle ragioni della sospensione degli affidamenti bancari e tenuto conto altresì della funzionalizzazione della misura richiesta rispetto alle trattative, nelle quali si “prospetta la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa nella forma della continuità diretta”, il Giudice ha ordinato all’istituto bancario di dare esecuzione ai contratti pendenti, stabilendo altresì un’indennità ai sensi dell’art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dl procedimento.