Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha pubblicato i nuovi Orientamenti Societari sul tema della “sospensione” delle perdite prevista dall’art. art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020.
Tale norma prevede che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
In particolare, i nuovi orientamenti si soffermano sui seguenti profili:
- perdite oggetto della “sospensione” prevista dal comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020
- individuazione dell’arco temporale oggetto di “sterilizzazione”
- accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020
- documenti contabili da sottoporre all’assemblea in presenza di perdite ex art. 6 d.l. n. 23/2020
- applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.
- operatività del differimento previsto dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 23/2020
- applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.
- operatività del differimento previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 23/2020
- scioglimento della società per perdita del capitale e art. 6 del d.l. 23/2020
- aumenti di capitale in presenza di perdite 2020 “sterilizzate” ex art. 6 del d.l. n. 23/2020
- irrilevanza della causa delle perdite ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020
- limiti di operatività della “sterilizzazione” delle perdite