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Dossier

Sospensione delle rate ex terremoto in Emilia Romagna e calcolo degli interessi

A proposito di ABF Milano, n. 1340/2014

12 Maggio 2014

Sabina Marchetti

Sospensione pagamento di rate di finanziamenti per eventi sismici – Calcolo degli interessi

Quando, a seguito di eventi sismici, è disposta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, gli «interessi di sospensione» vanno calcolati sulla sola quota capitale delle rate venute a scadenza nel periodo di sospensione, non già sulla quota di capitale residuo.

***

1.- L’Arbitro torna a pronunciarsi sulle ipotesi di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, disposta dal legislatore in seguito a eventi sismici.

Già in relazione al terremoto del 2009 in Abruzzo, l’assenza, nel d.l. n. 39/2009, di un’indicazione sulle modalità di computo degli interessi compensativi aveva, ragionevolmente, indotto il Collegio di Roma (dec. n. 1676/2011) a optare – contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, secondo la quale la sospensione avrebbe determinato la posticipazione di tutte le rate – per l’applicazione degli «interessi di sospensione» sulle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione: tale soluzione, che non comporta pregiudizi economici per l’intermediario, è quella meno onerosa per il cliente. Forse, più esattamente, si potrebbe dire che la soluzione opposta comporta un lucro ingiustificato per la banca1.

Lo stesso Collegio di Roma, nella decisione n. 1433 del 15 marzo 2013, sottolinea come «il funzionamento della predetta “sospensione”, prevista al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma (artt. 5 e ss., l. 24 giugno 2009, n. 77) e a beneficio di coloro che sono tenuti all’osservanza dei termini di scadenza … comporta in ogni caso il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le parti, tale da ridurre al minimo l’onerosità del differimento nel rimborso dei prestiti contratti dai beneficiari, senza comportare pregiudizi economici per il creditore».

Risulterebbe, in tal senso, legittima la condotta della banca, nella misura in cui «ha imputato a carico del cliente unicamente gli interessi compresi nelle rate sospese nonché gli interessi maturati sulle somme non riscosse qualificabili come tali»; la maturazione degli interessi normalmente compresi nelle rate, infatti, non è preclusa da un provvedimento che dispone la sospensione dei termini di pagamento.

2.- La decisione in esame è relativa a un contratto di mutuo colpito dalla sospensione automatica per effetto del d.l. del 6 giugno 2012, n. 74, emanato a seguito del sisma che ha colpito parte del territorio dell’Emilia Romagna, che all’art. 8, co. 9, dispone «la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi generecomprensivi dei relativi interessi».

Tale decisione riprende, tecnicamente, quella dell’Arbitro di Roma del 14 giugno 2013 n. 3257, nella quale il collegio di Roma ha precisato che gli interessi di sospensione vanno calcolati sull’importo delle rate venute a scadenza e non sull’intero residuo debito: «è vero ciò che argomenta l’intermediario sulla propria necessità, di fronte all’allungamento dei tempi di rimborso del mutuo, di affrontare costi ulteriori di rifinanziamento, ma questi non possono, appunto, che riguardare le rate soggette a detto allungamento».

Il Collegio di Milano, nella decisione del 6 marzo 2014, precisa che «gli interessi devono calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero debito residuo».

3.- Al fine di una più agevole comprensione della questione, pare opportuna la prospettazione dei calcoli stabiliti dalla decisione arbitrale n. 1340 su un ipotetico mutuo di € 150 mila, composto da 180 rate mensili da € 1.225,63 ciascuna, al tasso nominale annuo del 5,5%2, con decorrenza prima rata in data 31/05/2008, di un mutuatario residente nelle province interessate dal sisma dell’Emilia.

Le rate oggetto di sospensione, nel nostro esempio di n. 3 – e, in particolare la n. 50, 51 e 52 -, scadenti rispettivamente il 30/06/2012, il 31/07/2012 ed il 31/08/2012, devono essere collocate in coda al periodo di ammortamento che diverrà pari a 183 periodi, con scadenza al 31/07/2023.

Il piano di ammortamento infatti «viene a prolungarsi per una durata corrispondente». Durante le tre rate sospese devono, poi, essere calcolati interessi «di sospensione», aggiuntivi rispetto aquelli contrattuali, moltiplicando il tasso contrattuale per la quota capitale della rata sospesa, (e non sull’intero capitale residuo al momento della sospensione), che nel nostro esempio ammontano a euro 3,09 per la rata n.50, aeuro 3,10 per rata n.51 e a euro 3,11 per la rata n. 52, per complessivi euro 9,30.

 

(per confrontare le richiamate tabelle con la prospettazione dei calcoli si rinvia all'articolo in pdf pubblicato in allegato)

 

 

1

Sul punto, cfr. DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, p. 334.


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2

L’importo del tasso periodale è pari a 0,004583333.


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