Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2024 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2024, sulla determinazione da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione della riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze, per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci di esercizio (titoli non durevoli), redatti secondo la disciplina contabile nazionale.
L’art. 45, c. 3 – octies del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in considerazione dell’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, aveva infatti consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale, regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato.
In particolare, in base al comma 3-decies dello stesso articolo, le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies, possono determinare la riserva indisponibile tenuto conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati, riferiti all’esercizio di bilancio, e fino a cinque esercizi successivi.
Pertanto, considerato il permanere nel 2023 di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, e l’avvenuta proroga, per l’esercizio 2023, della deroga di cui all’art. 45, comma 3-octies, disposta dal decreto 14 settembre 2023 del Ministro dell’economia e delle finanze, viene esteso anche a tutto l’esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di determinare la riserva indisponibile tenendo conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
Le imprese di assicurazione determineranno quindi per il 2023 l’ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell’importo già distribuito per l’esercizio 2022, nel rispetto del comma 3-decies.