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Sospensione mutui e finanziamenti agevolati: indicazioni AGCM sull’operatività bancaria

7 Aprile 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimenti nn. 28610, 28611 e 28612, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha analizzato alcune pratiche commerciali tenute da intermediari bancari nell’ambito dell’implementazione delle misure previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità a sostegno dei consumatori e delle micro, piccole e medie imprese per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19.

Tali misure riguardano: i) la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa di cui all’art. 54 del Decreto Cura Italia (misura scaduta il 17 dicembre 2020); ii) la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, di cui all’art. 56, comma 2, lett. c) del Decreto Cura Italia (con scadenza, ad oggi, al 30 giugno 20211); e iii) la concessione alle microimprese, da parte delle Banche, dei finanziamenti, a tasso agevolato, fino a 30.000 euro, con copertura al 100% del Fondo statale di garanzia, di cui all’art. 13, comma 1, lett. m), del Decreto Liquidità (con scadenza, ad oggi, al 30 giugno 2021).

Le pratiche commerciali adottate dagli intermediari oggetto di controllo dell’AGCM si concretizzavano nel:

  • non aver fornito alcuna indicazione, né sul proprio sito internet, né nei moduli di richiesta, in merito alla tempistica, stimata o almeno massima, della risposta alle richieste di sospensione delle rate, di cui agli artt. 54 e 56, comma 2, del Decreto Cura Italia, nonché della risposta alle domande del finanziamento di cui all’art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità, e nel non aver fornito informazioni chiare e complete alle microimprese, destinatarie della misura di cui al citato art. 56, comma 2, lett. c), in merito alla maturazione di maggiori interessi, rispetto all’originario piano di ammortamento, da versare alla Banca in ragione della sospensione delle rate e dell’allungamento del piano stesso, in caso di sospensione sia della sola quota capitale che anche degli interessi, in possibile violazione degli artt. 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo;
  • nell’aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti delle micro-imprese interessate al finanziamento, di cui all’art. 13, comma 1, lett. m) del Decreto Liquidità, a tassi di interesse vantaggiosi e con garanzia statale, in possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del Codice del Consumo, ostacolando le stesse, in modo oneroso e sproporzionato, nella possibilità di ottenere il finanziamento.

Le procedure dell’AGCM si concludevano senza accertamento di infrazioni in ragione degli impegni posti in essere dagli intermediari bancari, meglio indicati nello stralcio al bolletino AGCM che si pubblica in allegato.

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