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Sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale: incostituzionale la seconda proroga

22 Giugno 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con l’odierna sentenza 22 giugno 2021 n. 128, la Corte Costituzionale (Pres. Coraggio, Rel. Amoroso) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe), che ha disposto la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

In particolare, la Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

La Corte – nel confermare che il diritto all’abitazione ha natura di «diritto sociale» – ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.

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