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Sostegno alla capitalizzazione PMI: in GU il decreto MIMIT

8 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80 del 5 aprile 2024 il Decreto 19 gennaio 2024, n. 43, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che intendono realizzare un programma di investimento.

Il decreto, che entrerà in vigore il 20 aprile 2024, è finalizzato all’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l’incremento dell’ammontare del contributo, a fronte di investimenti previsti dal decreto interministeriale 22 aprile 2022, che ha definito la nuova disciplina per l’acquisto, da parte delle PMI, di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 (Nuova Sabatini).

Il decreto definisce i requisiti, le  condizioni  e  le modalità per  l’accesso  delle  PMI  al  contributo   di   cui   al decreto-legge n. 34/2019, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.

In particolare, possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al decreto, le  PMI  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del decreto 22 aprile 2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. sono costituite in forma di società di capitali;
  2. non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.p.p., per il reato di cui all’art. 2632 c.c. (formazione fittizia de capitale)

Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa, ai sensi della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Per poter richiedere il contributo, la PMI, entro la data di presentazione della domanda, deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento: l’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come versamento  in  conto  aumento capitale.

A pena di revoca del contributo,  l’aumento  di  capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.

Entro il termine di cui al comma 3, la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento  di  capitale.

A fronte dell’aumento di capitale,  il contributo  di  cui  all’art.  11  del  decreto 22 aprile 2022 è incrementato:

  • al 5% per le micro e piccole imprese
  • al 3,575% per le medie imprese.

Tutte le ipotesi di revoca del beneficio sono dettagliatamente elencate nell’art. 11 del decreto MiMIT n. 43/2024.

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